Depenalizzazione omissione contributiva
La Legge n. 67/2014, tra le novità introdotte, trasformerà – in forza di una delega al Governo – una serie di reati in semplici illeciti amministrativi. La depenalizzazione in questione riguarda anche l’omissione contributiva e previdenziale (se non superiori a 10.000,00 euro) che da reato verrà derubricato a illecito amminsitrativo.
La legge in questione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2.5.2014 n. 100, entrerà in vigore il 10.5.2014, ed attribuisce, come sopra si diceva, una delega al Governo per la realizzazione di vari decreti legislativi che provvedano a depenalizzare numerose fattispecie di reati. Da qui a 18 mesi tutto l’ordinamento penale subirà uno “snellimento” grazie alla derubricazione di vari reati che saranno trasformati in illeciti amminsitrativi, nonchè alla abrogazione di altri reati puniti attualmente solamente con sanzioni civili.
Come è noto l’omissione del versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali effettuata dal datore di lavoro ulle retribuzioni dei dipendenti costituisce un reato punito con la reclusione fino a 3 anni e con una multa fino a 1.033,00 euro, salvo che il datore di lavoro non provveda nei tre mesi successivi alla contestazione di tale violazione o alla notifica dell’accertamento: in tal caso il versamento successivo costituisce motivo di non punibilità, come stabilito dal D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni in L.n. 638/1983 e dal D.Lgs. n. 211/1994.
Pertanto la Legge n. 67/2014 delega al Governo l’adozione di decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria di taluni reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili per tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda ad eccezioni di particolari materie.
Per quel che qui interessa, la Legge n. 67/2014 prevede la trasformazione del reato di omissione contributiva, (previsto dall’art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni in L.n. 368/1983), purchè l’omesso versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000,00 euro annui e preservando comunque il principio per cui il datore di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione, in semplice illecito amministrativo.