Bonus 80 euro anche ai disoccupati
Il bonus Irpef di 80 euro spetta anche ai lavoratori in cig (cassa integrazione o in mobilità) e ai disoccupati che percepiscono la relativa indennità. È quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 9/E del 14 maggio 2014, formulata con una sistema di “Domanda e Risposta”, che fornisce chiarimenti sui molti dubbi che concernono i soggetti beneficiari del bonus, l’applicazione del credito da parte dei sostituti d’imposta, il recupero del credito erogato e il coordinamento con le altre misure agevolative.
In particolare, si legge al riguardo sulla citata Circolare, “Le somme percepite dai lavoratori a titolo di cassa integrazione guardagni, indennità di mobilità e indennità di disoccupazione costituiscono proventi conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente e .. costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti“. Pertanto “I percettori di dette somme hanno diritto alle detrazioni per lavoro dipendente“, e sarà erogato direttamente dall’INPS.
Non concorreranno invece, ai fini della fruizione del bonus Irpef, le somme percepite come incremento della produttività (tassate al 10%).
Nel caso, poi, di soggetti che hanno lavorato solo per una parte dell’anno, il sostituto d’imposta dovrà calcolare il credito sulla base del periodo di lavoro effettivamente prestato.
Il bonus Irpef, secondo quanto chiarito dalla Circolare, sarà anticipato dal datore di lavoro (o dal committente) e andrà a compensazione immediata a mezzo del modello F24, utilizzando le ritenute contributive e fiscali, fino al raggiungimento del limite complessivo annuo di 700 mila euro.
Viene chiarito inoltre che nella determinazione del reddito complessivo che consente la fruizione del bonus vengono inseriti anche i redditti assoggettati alla c.d. cedolare secca. Mentre, anche i lavoratori con retribuzioni convenzionali o frontalieri, cioè coloro che sono titolari di redditi di lavoro dipendente determinato con modalità differenti rispetto all’ordinario, avranno diritto al suddetto bonus nei limiti reddituali di legge. In particolare, per quanto concerne i “frontalieri”, la legge di stabilità 2014 ha previsto per tali figure un regime fiscale agevolato (esenzione per i redditi fino a 6.700,00 euro).
La Circolare ha precisato che il bonus spetta anche agli eredi del lavoratore deceduto per il lavoro svolto nell’anno corrente. Questi ultimi infatti lo dovranno calcolare e inserire nella dichiarazione dei redditi relativa al defunto, utilizzato le modalità di redazione all’upo indicate nelle Istruzioni per la compilazione del modello Unico. Inoltre “nel caso in cui il lavoratore sia deceduto dopo l’inizio dell’erogazione del credito da parte del sostituto d’imposta, la parte di credito eventualmente maturata nel periodo di paga in cui è avvenuto il decesso, e materialmente percepita dagli eredi, continua a mantenere la sua qualificazione fiscale e, quindi, non costituisce reddito per gli stessi“.
Infine, la Circolare ha specificato che il bonus spetta anche ai lavoratori fiscalmente non residenti, titolari di redditi di lavoro imponibile in Italia. Invece il credito non spetta “nell’ipotesi in cui il reddito di lavoro non sia imponibile in Italia per effetto dell’applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni o di altri accordi internazionali“.
Allegato: Circolare Agenzia Entrate n. 9E_14_5_2014