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Aumento indennità INAIL danno biologico

Sono aumentate le indennità risarcitorie per danno biologico per l’anno 2014. E’ quanto comunicato dall’INAIL con la circolare n. 26 del 9 maggio 2014 che ha stabilito, in via straordinaria, l’aumento delle indennità dovute dall’Istituto a titolo di recupero del valore dell’indennità risarcitoria del danno biologico per l’anno corrente.

L’Istituto ha infatti precisato che, in mancanza di un meccanismo di rivalutazione automatica su base annua della Tabella di indennizzo danno biologico, il legislatore – in occasione della emanzione della legge di stabilità 2014 – ha previsto, in attesa della introduzione di un meccanismo di rivalutazione automatica della suddetta Tabella, un ulteriore aumento in via straordinaria degli importi delle indennità, a titolo di recupero del valore dell’indennizzo del danno biologico. L’Istituto ha poi precisato che tale aumento, “rivestendo carattere di straordinarietà, non comporta un aggiornamento delle Tabelle del danno biologico ma consente di recuperare parte della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e di operai accertati dall’Istat, intervenuta negli anni 2000-2103“.

Pertanto, il decreto interministeriale ha disposto, a decorrere dal 2014, “l’aumento nella misura del 7,57% delle indennità dovute dall’INAIL ai sensi della Tabella indennizzo danno biologico di cui al decreto ministeriale 12 luglio 2000“. Inoltre, per espressa previsione del citato decreto, “l’aumento in questione si aggiunge a quello dell’8,68% di cui al decreto interministeriale del 27 marzo 2009“.

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Per quanto concerne l’ambito di applicazione, la circolare n. 26/2014 precisa che tale aumento “riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° gennaio 2014 e si applica esclusivamente agli importi effettivamente erogati dall’Istituto“. Per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° gennaio 2014 “l’incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico“. Invece, per quanto riguarda gli indennizzi di capitale, “l’incremento si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° gennaio 2014”. Infine per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2014, “l’aumento non è corrisposto in tale fase istruttoria, ma si applica in ogni caso a seguito di accertamento definitivo“.

In caso di accertamento provvisorio dei postumi con erogazione del relativo acconto antecedente al 1° gennaio 2014 ed accertamento definitivo effettuato a decorrere dalla stessa data, la circolare n. 26/2014 prevede inoltre che “l’incremento in questione non si applica a tale acconto ma esclusivamente all’importo eventualmente dovuto a seguito della valutazione definitiva dei postumi“. In caso di revisione e aggravamento, invece, “l’incremento si applica solo agli importi erogati a seguito di provvedimento emanato a far data dal 1° gennaio 2014“.

Infine, per quanto concerne gli importi relativi agli aumenti dovuti “saranno liquidati d’ufficio tramite procedura informatica, secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche“.

Allegati: Circolare Inail n. 26 9_5_2014

Allegato alla Circolare INAIL n. 26_2014

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