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Comunicazioni obbligatorie INPS

Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla vigente normativa a carico del datore di lavoro ed inviate dallo stesso datore di lavoro al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro “sono valide ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell’INPS e dell’INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonchè nei confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e delle Province“. È quanto disposto dall’art. 9, comma 5 D.L. n. 76/2013, convertito con modificazioni in L.n. 99/2013, attraverso l’interpretazione autentica dell’art. 4-bis, comma 6, del D.Lgs. n. 181/2000.

L’INPS, con la Circolare n. 57 del 6.5.2014, ha provveduto a comunicare agli interessati le ipotesi di validità delle comunicazioni obbligatorie inviate dai datori di lavoro (di cui al D.L. 76/2013, convertito in L.n. 99/2013 cit.), anche relativamente agli obblighi di comunicazione della rioccupazione del lavoratore titolare di prestazioni di integrazione salariale ordinaria, straordinaria, e in deroga, mobilità ordinaria e in deroga, trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, disoccupazione ASPI e mini ASPI.

Tale disciplina riguarda anche i casi di collaborazioni coordinate e continuative a condizione che il fruitore della indennità di disoccupazione presenti comunque la dichiarazione dei redditi (ex art. 2, comma 17 e 40, L.n. 92/2012).

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Restano invece esclusi dalla citata normativa le categorie del pubblico impiego e tutti i rapporti di lavoro autonomo, la cui attività non sia resa in forma coordinata e continuativa e per i quali resta invece valida la previgente normativa, con il conseguente obbligo di comunicazione all’INPS dell’attività intrapresa.

L’INPS, facendo poi richiamo ad una precedente comunicazione (n. 142/2012), ha precisato nella suddetta circolare n. 57/2014 che si verifica la decadenza dalla prestazione indennitaria nel caso in cui, “nel termine di un mese dalla rioccupazione in forma parasubordinata, il lavoratore non provveda a comunicare il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività. Ciò al fine di consentire all’INPS di verificare che il reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione e di ridurre conseguentemente il pagamento dell’indennità di un importo pari all’80% dei proventi preventivati. In questa ipotesi, acquisite le informazioni relative al reddito presunto, l’INPS provvederà tempestivamente a riattivare il pagamento della prestazione rimasto sospeso al momento della comunicazione obbligatoria di rioccupazione, nella misura percentuale ridotta cumulabile con l’attività di lavoro in forma subordinata“.

Allegato: Circolare INPS n. 57 del 06_05_2014

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