Comunicazioni obbligatorie INPS
Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla vigente normativa a carico del datore di lavoro ed inviate dallo stesso datore di lavoro al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro “sono valide ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell’INPS e dell’INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonchè nei confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e delle Province“. È quanto disposto dall’art. 9, comma 5 D.L. n. 76/2013, convertito con modificazioni in L.n. 99/2013, attraverso l’interpretazione autentica dell’art. 4-bis, comma 6, del D.Lgs. n. 181/2000.
L’INPS, con la Circolare n. 57 del 6.5.2014, ha provveduto a comunicare agli interessati le ipotesi di validità delle comunicazioni obbligatorie inviate dai datori di lavoro (di cui al D.L. 76/2013, convertito in L.n. 99/2013 cit.), anche relativamente agli obblighi di comunicazione della rioccupazione del lavoratore titolare di prestazioni di integrazione salariale ordinaria, straordinaria, e in deroga, mobilità ordinaria e in deroga, trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, disoccupazione ASPI e mini ASPI.
Tale disciplina riguarda anche i casi di collaborazioni coordinate e continuative a condizione che il fruitore della indennità di disoccupazione presenti comunque la dichiarazione dei redditi (ex art. 2, comma 17 e 40, L.n. 92/2012).
Restano invece esclusi dalla citata normativa le categorie del pubblico impiego e tutti i rapporti di lavoro autonomo, la cui attività non sia resa in forma coordinata e continuativa e per i quali resta invece valida la previgente normativa, con il conseguente obbligo di comunicazione all’INPS dell’attività intrapresa.
L’INPS, facendo poi richiamo ad una precedente comunicazione (n. 142/2012), ha precisato nella suddetta circolare n. 57/2014 che si verifica la decadenza dalla prestazione indennitaria nel caso in cui, “nel termine di un mese dalla rioccupazione in forma parasubordinata, il lavoratore non provveda a comunicare il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività . Ciò al fine di consentire all’INPS di verificare che il reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione e di ridurre conseguentemente il pagamento dell’indennità di un importo pari all’80% dei proventi preventivati. In questa ipotesi, acquisite le informazioni relative al reddito presunto, l’INPS provvederà tempestivamente a riattivare il pagamento della prestazione rimasto sospeso al momento della comunicazione obbligatoria di rioccupazione, nella misura percentuale ridotta cumulabile con l’attività di lavoro in forma subordinata“.
Allegato: Circolare INPS n. 57 del 06_05_2014