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Criteri prepensionamento dipendenti PA

La circolare n. 4 del 28 aprile 2014 della Funzione Pubblica, contente i “Piani di razionalizzazione degli assetti organizzativi e riduzione della spesa di personale. Dichiarazione di eccedenza e prepensionamento” ha stabilito, tra le altre cose, che per il ricorso al pensionamento anticipato è consentito ai dipendenti delle PA esclusivamente in caso di dichiarazione di soprannumero o di eccedenza e non può mai essere utilizzato come strumento per evitare i requisiti della pensione di vecchiaia o anticipata previsti dalla riforma Monti-Fornero alla fine dell’anno 2011.

Tale principio, contenuto nella circolare n. 4_2014 cit., vale per tutte le pubbliche amministrazioni ivi comprese le Regioni, gli Enti locali a cui viene consentito di collocare a riposo quei dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi validi precedentemente alla riforma Fornero o che li possono conseguire in tempi utili al perfezionamento dei requisiti entro il prossimo dicembre 2016. Ciò implica che non si tratta di un diritto soggettivo spettante al lavoratore, ma una scelta che spetta all’amministrazione all’interno dei piani di razionalizzazione degli assetti organizzativi e di riduzione della spesa di personale.

La suddetta circolare ha spiegato cosa si intende, poi, per “soprannumerarietà”, per “eccedenza di personale” ed “esubero”. La “soprannumerarietà” si verifica nel caso in cui il numero dei lavoratori in servizio supera la dotazione organica in tutte le qualifiche, categorie o aree. Mentre invece con il termine “eccedenza di personale” si verifica nel caso in cui il numero dei lavoratori in servizio superano la dotazione organica solo in alcune qualifiche, categorie o aree in moda tale da consentirne eventualmente una ricollocazione Infine con il termine “esubero” si intende il personale da porre in prepensionamento o in disponibilità.

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Le situazioni in cui si possono verificare soprannumero o eccedenza di personale sono le seguenti:

piani di ristrutturazione decisi in via autonoma dagli enti; ragioni funzionali; riduzione obbligatoria delle dotazioni organiche per le amministrazioni centrali; ragioni finanziarie che possono portare a squilibrio dei bilanci.

Invece, per quanto concerne le Autonomie locali, la suddetta circolare ha precisato che il prepensionamento può essere attinente anche all’intento dell’Ente di ridurre il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente. Pertanto nel caso in cui un Comune intenda assumere personale, in applicazioni di tali criteri, sarà tenuto a mantenere in ogni caso il rapporto tra spesa di personale e corrente al di sotto del 50%, valore da prendere come “campanello d’allarme” per la valutazione di eventuali criticità negli equilibri finanziari.

Alla stregua dei principi contenuti nella suddetta circolare le PA, dopo la dichiarazione di suprannumero o eccedenza di personale (ex art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001), per poter procedere al prepensionamento, dovranno effettuare una ricognizione delle posizioni di quei dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi vigenti antecedentemente al D.L. n. 201/2011 e, poi, demandare all’INPS la certificazione del diritto alla pensione e della relativa decorrenza. A sua volta l’INPS avrà 30 giorni di tempo per rispondere alla PA con richiesta dell’ulteriore certificazione di eventuali periodi mancanti. Pertanto, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei limiti del soprannumero potrà avvenire esclusivamente dopo aver acquisito la certificazione da parte dell’INPS.

I posti soppressi a seguito della dichiarazione di eccedenza di personale non possono essere più ripristinati e i prepensionamenti non sono mai utili a definire il budget da destinare a nuove assunzioni (la quota per gli Enti locali è pari al 40% delle cessazioni dell’anno precedente).

Allegati: circolare_n4-28_04_2014

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