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Contributo solidarietà sulle pensioni d’oro

Dal prossimo mese di maggio l’INPS decurterà dagli assegni relativi alle pensioni più consistenti (le c.d. “pensioni d’oro) la trattenuta relativa al contributo di solidarietà. È quanto comunicato dall’Istituto nel messaggio n. 4294 del 28.4.2014 nel quale sono stati altresì precisati gli importi pensionistici interessati dalla trattenuta e illustrate le modalità applicative.

L’INPS, con il suddetto messaggio infatti, ha reso noti i criteri applicativi utilizzati dalle pensioni delle gestioni private, pubbliche, degli sportivi professionisti e lavoratori dello spettacolo per l’applicazione del c.d. contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici corrisposti in via esclusiva da enti che gestiscono forme di previdenza obbligatorie, nonchè sui vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive erogati da organi costituzionali, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, (ex art. 1, commi 486 e 487 della L.n. 147/2014 – Legge di stabilità) con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e fino al 30 dicembre 2016.

Il suddetto contributo viene applicato ai trattamenti lordi complessivamente superiori a 14 volte il trattamento minimo, per la parte eccedente i limiti previsti, come segue:

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Trattamento minimo 2014: mensile 501, 38 – annuale 6.517,94.

 

% contributo

Valori per l’anno 2014

Fra 14 e 20 volte il trattamento minimo annuo

6

da 91.251,16 a 130.358,8

Fra 20 e 30 volte il trattamento minimo annuo

12

da 130.358,81 a 195.538,20

Oltre 30 volte il trattamento minimo annuo

18

da 195.538,21 in poi

 

Il contributo, si legge nel suddett messaggio, oper a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie e le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali.

Per quanto concerne il trattamento fiscale del contributo, l’Istituto ha precisato che, in analogia con quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 4/E del 28.2.2012, il contributo di solidarietà e deducibile dal reddito in base al principio di competenza ed avrà effetto anche ai fini del calcolo delle addizionali regionali e comunali all’Irpef. Inoltre, ai fini della presunta rilevazione del medesimo contributo nella prossima certificazione dei redditi (modello CUD 2015) verrà distintamente certificata la trattenuta che mensilmente l’Istituto opererà sui trattamenti pensionistici interessati al prelievo.

Naturalmente l’Istituto provvederà ad inviare agli interessati una informativa dedicata per comunicare l’avvio della suddetta trattenuta ed illustrare altresì le modalità di recupero del debito.

Allegato: 4294-28-04-2014

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