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Decadenza diritto impugnazione licenziamento sottoscritta solo dal legale

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Decadenza diritto impugnazione licenziamento sottoscritta solo dal legale

Non può ritenersi valida l’impugnazione del licenziamento proveniente dal difensore del lavoratore non munito di preventiva procura scritta, con la conseguenza che il datore di lavoro decade dall’impugnazione del suo licenziamento. È quanto stabilito dalla Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 8197 del 22 gennaio – 8 aprile 2014.

Ecco il testo integrale.

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 7 luglio 2011 la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Rieti, ha dichiarato il ricorrente D.M. decaduto dall’impugnazione del licenziamento a lui intimato dalla società Faceo Italia con lettera ricevuta dal lavoratore in data 11 settembre 2006.
La Corte territoriale ha rilevato che il licenziamento era stato impugnato con lettera del 13 settembre 2006 sottoscritta soltanto dall’avvocato Mattucci e che l’impugnativa del licenziamento era stata effettuata dal lavoratore solo con la richiesta di tentativo di conciliazione pervenuta alla società il 14 dicembre 2006, ben oltre il termine di decadenza.

La Corte d’appello ha ritenuto altresì che la lettera del 21 settembre 2006 inviata dalla società al lavoratore contenente osservazioni circa l’infondatezza dell’impugnativa, non costituiva manifestazione di volontà di non volersi avvalere della decadenza.

Infine, la Corte territoriale ha respinto la domanda del lavoratore volta ad ottenere il superiore inquadramento rilevando la genericità della pretesa sia per l’assenza di comparazione tra la declaratoria contrattuale rivestita dal lavoratore e quella superiore richiesta, sia per il mancato raffronto tra le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore e quelle proprie della qualifica superiore rivendicata.

Avverso la sentenza propone ricorso in Cassazione il D.M. formulando due motivi. Si costituisce la società Faceo Italia S.p.A. con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’articolo 6 della legge n. 604 del 1966, degli articoli 2729, 2704, 2966, CC, nonché omessa e insufficiente motivazione circa fatti decisivi.
Censura la sentenza nella parte in cui la Corte ha ritenuto il lavoratore decaduto dall’impugnazione del licenziamento. Osserva che la Corte non aveva valutato l’effettiva attribuibilità dell’impugnativa comunicata con lettera del 13 settembre 2011, sottoscritta dal solo legale, alla volontà del lavoratore tenendo conto dei numerosi riscontri portati alla sua attenzione dai quali poteva ricavarsi che detta comunicazione conteneva dettagliati elementi di fatto attinenti alle vicende del lavoratore e che dunque non si trattava di una mera impugnazione di tipo seriale tanto che il datore di lavoro non aveva avuto dubbi circa la tempestiva e certa attribuibilità della stessa al lavoratore. Osserva inoltre che correttamente il Tribunale aveva ravvisato nella lettera di risposta del difensore della datrice di lavoro un fatto incompatibile con la volontà di invocare la decadenza. Rileva infatti che detta comunicazione costituiva la più evidente prova indiziaria della rinuncia tacita a far valere la decadenza e che ciò nonostante la Corte territoriale non aveva tenuto conto in alcun modo di detta lettera.

Il motivo è infondato.

La Corte territoriale ha affermato che il licenziamento intimato con lettera ricevuta l’11/9/06, era stato impugnato in data 13/9/2006 con lettera sottoscritta dal solo avv. Mattucci e che l’impugnativa con sottoscrizione del lavoratore era costituita dalla richiesta del tentativo di conciliazione del 9/12/06 pervenuto alla società il 14/12/06.

La Corte d’appello ha, altresì, precisato, con riferimento all’impugnazione sottoscritta dal solo legale, che non sussisteva la preventiva procura, anche ad litem, né la successiva ratifica avente forma scritta portata a conoscenza del datore di lavoro entro il termine di decadenza e, dunque, ha dichiarato la decadenza del lavoratore dall’impugnativa. Ha sottolineato, inoltre, che nella lettera del 13/9/06 non vi era alcun cenno circa l’avvenuto conferimento della procura e la relativa data, né alcun documento in tal senso era stato prodotto.

La sentenza impugnata appare, sul punto, adeguatamente motivata, priva di difetti logici o contraddizioni, oltre che immune da errori di diritto.

Costituisce giurisprudenza consolidata che l’impugnativa del licenziamento può essere fatta anche da un rappresentante del lavoratore investito del relativo potere mediante procura rilasciata in forma scritta sempre che la procura o la ratifica dell’operato del rappresentante avvenga per atto scritto avente data certa anteriore alla scadenza del termine di decadenza.

Deve sottolinearsi, infatti, che l’impugnazione del licenziamento proposta in sede stragiudiziale, pur non avendo carattere negoziale, è tuttavia atto unilaterale tra vivi a contenuto patrimoniale e ad essa, pertanto, a norma dell’art. 1324 cod. civ., si applicano le disposizioni che regolano i contratti, ivi compresa la norma di cui all’art. 1392 cod. civ. secondo la quale si estende alla procura la forma prescritta per il contratto che il rappresentante deve concludere, essendo tale norma – che non presuppone la natura bilaterale o plurilaterale dell’atto – perfettamente compatibile con gli atti unilaterali. È invece incompatibile con gli atti unilaterali che devono essere compiuti entro un termine perentorio (e con gli atti interruttivi della prescrizione) la retroattività della ratifica sancita dall’art. 1392 cod. civ., posto che le esigenze di certezza sottese alla fissazione dei termini di prescrizione e decadenza non sono conciliabili con l’instaurazione di una situazione di pendenza suscettibile di protrarsi in maniera indeterminata, ben oltre la loro scadenza, e la cui durata rimarrebbe nell’esclusiva disponibilità del “dominus” (cfr Cass n 8262/97).

Sulla base di tali considerazioni non può ritenersi valida l’impugnazione del licenziamento proveniente dal difensore del lavoratore non munito di preventiva procura scritta, come si è verificato nel caso in esame. Né la procura ad litem in vista del giudizio conferita dal lavoratore al legale potrebbe essere invocata quale ratifica della precedente impugnativa in quanto rilasciata, per stessa ammissione del ricorrente, successivamente alla scadenza del termine di decadenza.

Prive di rilievo sono, poi, le osservazioni di parte ricorrente con cui si sottolinea la sicura riferibilità dell’impugnativa sottoscritta dal solo legale del lavoratore alla volontà di quest’ultimo in quanto, come si è precisato, la procura deve risultare da atto scritto.

Il ricorrente ripropone, inoltre, la questione della rinuncia a far valere la decadenza quale sarebbe desumibile, a suo dire, dalla lettera del 21/9/06 inviata dal datore di lavoro.

La Corte d’appello ha sul punto rilevato, con indagine di fatto che deve essere affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata, ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ., che nella lettera non vi era alcun cenno alla questione del termine di decadenza, che detto termine non era neppure decorso quando sarebbe avvenuta la rinuncia e che, comunque, mancavano indici idonei a provare la rinuncia tacita ad opporre l’intervenuta decadenza. La motivazione della sentenza è, pertanto, congrua, né risulta adeguatamente censurata.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’articolo 2103 CC nonché omessa insufficiente o contraddittoria motivazione. Censura la sentenza nella parte in cui ha affermato la genericità della pretesa fatta valere dal lavoratore al superiore inquadramento. Osserva infatti che fin dal ricorso davanti al tribunale aveva specificato le proprie mansioni e richiamato la normativa contrattuale collettiva applicabile.

Il ricorrente, pur richiedendo il riconoscimento del VII livello previsto dal CCNL, ha omesso di depositare tale contratto o di indicare l’attuale collocazione nel fascicolo della Cassazione. (cfr Cass SSUU n 20075/2010 sulla necessità di produzione integrale del CCNL) con conseguente improcedibilità del ricorso in relazione a detto motivo per violazione dell’art. 369 c.p.c.. Il ricorrente lamenta, inoltre, la mancata corretta valutazione della prova per testi ma ha omesso di riprodurre integralmente la prova onde consentire a questa Corte di valutarne la rilevanza ai fini dell’accoglimento delle censure (Cfr Cass 4849/2009, n 1113/2006 secondo cui “qualora, con il ricorso per cassazione, venga dedotta l’incongruità o illogicità della motivazione della sentenza impugnata per l’asserita mancata valutazione di risultanze processuali è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi – mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso – la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l’esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa”). Il ricorso si presenta, pertanto, con riferimento al motivo in esame, anche inammissibile per difetto di autosufficienza.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente a pagare le spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge“.

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