Certificato penale non serve per baby sitter e domestici
I datori di lavoro domestico sono esclusi dall’obbligo di richiedere il certificato penale a colf e baby sitter, è quanto previsto dalla Circolare dell’11 aprile 2014 n. 9 del Ministero del Lavoro. Sono esentati altresì i dirigenti e i coordinatori perchè hanno contatti occasionali.
Il Ministero del Lavoro, aderendo all’interpretazione del Ministero della Giustizia, ha confermato che la richiesta di certificato penale riguarda esclusivamente i nuovi rapporti di lavoro costituiti a decorrere dal 6 aprile 2014 e non si applica a tutti i rapporti già in essere a tale data, non riguarda altresì i rapporti di volontariato (come in un primo tempo sembrava).
Si rammenta che per il contrasto agli abusi sui minori, il D.Lgs. n. 39/2014, ha modificato il D.P.R. n. 313/12 impone al datore di lavoro, che intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali, l’obbligo di richiedere il certificato penal al fine di verificare se questi risulta essere stato condannato per taluni reati previsti dal codice penale relativi a: prostituzione minorile (art. 600-bis), pornografia minorile (art. 600 – ter), detenzione materiale pornografico (art. 600 – quater), turismo sessuale con minori (art. 600 quinquies), adescamento di minorenni (art. 609 – undecies), nonchè l’esistenza di misure interdittive che comportano il divieto di contatti diretti e regolari con i minori. Si legge poi nella Circolare n. 9 che il Ministero ritiene che “rimangano esclusi dal campo applicativo della disposizione i datori di lavoro domestico nel caso di assunzione di baby-sitter o comunque persone impiegate in attività che comportino “contatti diretti e regolari con minori” ; ciò in quanto il Legislatore ha inteso tutelare i minori quando gli stessi sono al di fuori dell’ambito familiare, ambito nel quale il genitore “datore di lavoro” può direttamente con maggior efficacia attuare tutte le cautele necessarie nei confronti del bambino/ragazzo“.
Quindi in caso di assunzione di una baby sitter o di un domestico non è necessario per i datori di lavoro richiedere il certificato penale.
Pere quanto concerne il personale interessato, il Ministero ha precisato che l’obbligo del certificato ricade su quei datori di lavoro che impiegano personale per lo svolgimento di attività professionali che comportino contatto diretto e regolare con i minori, ivi comprese le agenzie di somministrazione qualora dal relativo contratto di fornitura risulti evidente l’impiego del lavoratore nelle attività in questione.
Il Ministero ha poi aggiunto che il personale interessato dalla disposizione è solo quello che ha un contatto “non mediato e continuativo con i minori e pertanto l’obbligo non riguarda anche i dirigenti, i responsabili, i preposti e comunque quelle figure che sovraintendono alla attività svolta dall’operatore diretto, che possono avere un contatto solo occasionale con i destinatari della tutela“.
Secondo il Ministero, quindi, le attività professionali interessate dall’adempimento previsto dal D.Lgs. n. 39/2014 sono “quelle che implichino un contatto necessario ed esclusivo con una platea di minori (ad esempio insegnanti di scuole pubbliche e private, conducenti di scuolabus, animatori turistici per bambini/ragazzi, istruttori sportivi per bambini/ragazzi, personale addetto alla somministrazione diretta di pasti all’interno di mense scolastiche, ecc.). Rimangono pertanto al di fuori della previsione normativa quelle attività che non hanno una platea di destinatari preventivamente determinabile, in quanto rivolte ad una utenza indifferenziata, ma dove è comunque “possibile” la presenza di minori“.