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Cassazione Sezione Lavoro, Sentenza n. 8097/2014

Sospensione rapporto con lavoratore disabile per aggravamento salute

Cassazione Sezione Lavoro, Sentenza n. 8097/2014

PREVIDENZA – FONDAZIONI DI DIRITTO PRIVATO – RIDUZIONE DELLE SANZIONI CIVILI PER OMISSIONE CONTRIBUTIVA – PRESUPPOSTO – RITARDATA EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI PUBBLICI – NOZIONE – SOMME PERCEPITE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE IN CONVENZIONE – ESCLUSIONE

La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con sentenza n. 8079 del 7 aprile 2014, ha reso il seguente principio in tema di omissione contributiva previdenziale relativa a fondazioni di diritto privato: “Le somme percepite da una Fondazione di diritto privato per le prestazioni sanitarie somministrate in convenzione nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale non rientrano nella nozione di “contributi e finanziamenti pubblici”, di cui all’art. 1, comma 221, della legge n. 662 del 1996, la cui ritardata erogazione giustifica la riduzione, al tasso legale, delel sanzioni civili dovute in caso di omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali” (Sentenza n. 8079 del 7 aprile 2014, Cassazione Sezione Lavoro, Presidente G. Coletti De Cesare, Relatore A. Manna).

Il comma 221 dell’art. 1 della L.n. 662/1996, nello specifico, prevede che: “In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi o premi da parte di enti non economici o di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro la somma aggiuntiva è ridotta fino ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori, qualora il ritardo o l’omissione siano connessi alla documentata ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione“. Da tali statuizioni quindi la Suprema Corte ha argomentato che “non basta che l’ente in questione goda dei contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione, essendo invece necessario che proprio la loro ritardata erogazione abbia in concreto cagionato il ritardo o l’omissione del versamento di contributi o premi“. E sul punto la Suprema Corte ha affermato che “non sono qualificabili come contributi o finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione le somme che la fondazione ricorrente percepisce in cambio delle prestazioni sanitarie che eroga“.

Allegato: sentenza n.  8079_04_14

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