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Rinnovato il CCNL del settore produzione ombrelli

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Rinnovato il CCNL del settore produzione ombrelli

L’ipotesi di accordo relativa al CCNL per i dipendenti delle imprese che fabbricano ombrelli e ombrelloni, scaduto il 31.3.2013, è stata sottoscritta in data 28.3.2014 tra ANPO e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL.

L’ipotesi prevede che i singoli istituti modificati o introdotti dall’accordo decorrono dal 28.3.2014, ove non sia indicata una differente decorrenza.

L’intesa, che decorrerà dall’1.4.2013 e andrà a scadere il 31.3.2016, prevede un auento medio retributivo di € 116,00 per il 4° livello suddiviso in quattro tranches di € 29,00 ciascuna, corrisposto alle seguenti date: 1.3.2014, 1.11.2014, 1.9.2015 e 1.3.2016.

Viene prevista poi l’una tantum di € 300,00 a copertura della vacanza contrattuale (aprile 2013 – febbraio 2014) da corrispondere in due rate da € 150,00 con le retribuzione di aprile e luglio 2014.

Per le aziende prive di contrattazione di 2° livello verrà invece corrisposta annualmente l’EGR (Elemento di Garanzia Retributiva) di € 200,00, con decorrenza da maggio 2014, febbraio 2015 e febbraio 2016.

Ecco il testo dell’accordo:

Articolo 99 – Minimi contrattuali di paga o stipendio

Alle previste decorrenze i minimi di paga o stipendio sono incrementati degli aumenti retributivi di cui alla Tabella A.

Conseguentemente alle singole decorrenze entrano in vigore i nuovi minimi tabellari di cui all’allegata Tabella B.

TABELLA A: Aumenti Retributivi

Livelli

Dall’1/3/2014

Dall’1/11/2014

Dall’1/9/2015

Dall’1/3/2016

Tot. Aumenti

35,00

35,00

35,00

35,00

140,00

31,50

31,50

31,50

31,50

126,00

29,00

29,00

29,00

29,00

116,00

27,50

27,50

27,50

27,50

110,00

26,00

26,00

26,00

26,00

104,00

15,50

15,50

15,50

15,50

62,00

TABELLA B: Minimi Tabellari

Livelli

Dall’1/4/2012

Dall’1/3/2014

Dall’1/11/2014

Dall’1/9/2015

Dall’1/3/2016

1268,80

1303,80

1338,80

1373,80

1408,80

1084,16

1115,66

1147,16

1178,66

1210,16

974,73

1003,73

1032,73

1061,73

1090,73

903,70

931,20

958,70

986,20

1013,70

833,89

859,89

885,89

911,89

937,89

585,27

600,77

616,27

631,77

647,27

I minimi tabellari del CCNL ANPO non sono “conglobati”. Conseguentemente gli importi della contingenza e dell’EDR pari a 10,33 euro devono essere corrisposti in modo a sé stante.

Articolo 99-bis Importo forfetario Una tantum

Per il lavoratori in forza alla data del 28/3/2014, data di stipula del presente CCNL, è prevista la corresponsione di un importo forfetario Una tantum di € 300,00 lordi da erogarsi su due tranches di pari importo:

7 – Elemento di garanzia retributiva

Ai fini dell’effettività della diffusione della contrattazione di 2° livello, a favore dei lavoratori di aziende prive della contrattazione aziendale e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al presente contratto nazionale, è riconosciuto un importo a titolo di “Elemento di Garanzia Retributiva – E.G.R.“.

L’importo dell’E.G.R., pari a 200,00 euro lordi, uguale per tutti i lavoratori sarà erogato con la retribuzione di maggio 2014, febbraio 2015 e febbraio 2016 ai lavoratori aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell’ultimo triennio con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’EGR di quanto individualmente erogato.

L’importo dell’E.G.R., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli altri istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente all’erogazione e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

Sarà altresì riprporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.

Le aziende in situazione di crisi rilevata nell’anno precedente l’erogazione e/o nell’anno di competenza dell’erogazione, che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali (mobilità inclusa) o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla Legge fallimentare, nel corso di apposito incontro, anche durante l’espletamento delle procedure o l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, potranno definire con RSU e/o OOSS di categoria la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell’EGR per l’anno di competenza.

Previdenza complementare

ANPO si dichiara disponibile ad un incremento dello 0,20% del contributo aziendale destinato alla previdenza integrativa, per finanziare l’assicurazione per premorienza ed invalidità permanente, da stipularsi entro il 30/6/2014 previo specifico accordo tra le Parti istitutive.

Quota di sottoscrizione contrattuale

Prevista una trattenuta da parte delle aziende di 40,00 euro a carico dei lavoratori non iscritti alle organizzazioni sindacali FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC-UIL, da trattenere sulle competenze a saldo relative alla retribuzione del mese di giugno 2014, a titolo di quota di partecipazione alle spese per il rinnovo del contratto 2014.

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