Rinnovato il CCNL del settore produzione ombrelli
L’ipotesi di accordo relativa al CCNL per i dipendenti delle imprese che fabbricano ombrelli e ombrelloni, scaduto il 31.3.2013, è stata sottoscritta in data 28.3.2014 tra ANPO e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL.
L’ipotesi prevede che i singoli istituti modificati o introdotti dall’accordo decorrono dal 28.3.2014, ove non sia indicata una differente decorrenza.
L’intesa, che decorrerà dall’1.4.2013 e andrà a scadere il 31.3.2016, prevede un auento medio retributivo di € 116,00 per il 4° livello suddiviso in quattro tranches di € 29,00 ciascuna, corrisposto alle seguenti date: 1.3.2014, 1.11.2014, 1.9.2015 e 1.3.2016.
Viene prevista poi l’una tantum di € 300,00 a copertura della vacanza contrattuale (aprile 2013 – febbraio 2014) da corrispondere in due rate da € 150,00 con le retribuzione di aprile e luglio 2014.
Per le aziende prive di contrattazione di 2° livello verrà invece corrisposta annualmente l’EGR (Elemento di Garanzia Retributiva) di € 200,00, con decorrenza da maggio 2014, febbraio 2015 e febbraio 2016.
Ecco il testo dell’accordo:
Articolo 99 – Minimi contrattuali di paga o stipendio
Alle previste decorrenze i minimi di paga o stipendio sono incrementati degli aumenti retributivi di cui alla Tabella A.
Conseguentemente alle singole decorrenze entrano in vigore i nuovi minimi tabellari di cui all’allegata Tabella B.
TABELLA A: Aumenti Retributivi
Livelli |
Dall’1/3/2014 |
Dall’1/11/2014 |
Dall’1/9/2015 |
Dall’1/3/2016 |
Tot. Aumenti |
6° |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
140,00 |
5° |
31,50 |
31,50 |
31,50 |
31,50 |
126,00 |
4° |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
116,00 |
3° |
27,50 |
27,50 |
27,50 |
27,50 |
110,00 |
2° |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
104,00 |
1° |
15,50 |
15,50 |
15,50 |
15,50 |
62,00 |
TABELLA B: Minimi Tabellari
Livelli |
Dall’1/4/2012 |
Dall’1/3/2014 |
Dall’1/11/2014 |
Dall’1/9/2015 |
Dall’1/3/2016 |
6° |
1268,80 |
1303,80 |
1338,80 |
1373,80 |
1408,80 |
5° |
1084,16 |
1115,66 |
1147,16 |
1178,66 |
1210,16 |
4° |
974,73 |
1003,73 |
1032,73 |
1061,73 |
1090,73 |
3° |
903,70 |
931,20 |
958,70 |
986,20 |
1013,70 |
2° |
833,89 |
859,89 |
885,89 |
911,89 |
937,89 |
1° |
585,27 |
600,77 |
616,27 |
631,77 |
647,27 |
I minimi tabellari del CCNL ANPO non sono “conglobati”. Conseguentemente gli importi della contingenza e dell’EDR pari a 10,33 euro devono essere corrisposti in modo a sé stante.
Articolo 99-bis Importo forfetario Una tantum
Per il lavoratori in forza alla data del 28/3/2014, data di stipula del presente CCNL, è prevista la corresponsione di un importo forfetario Una tantum di € 300,00 lordi da erogarsi su due tranches di pari importo:
-
euro 150,00 con la retribuzione di aprile 2014;
-
euro 150,00 con la retribuzione di luglio 2014.
Per i lavoratori con contratto a tempo parziale (part-time) l’importo forfetario è proporzionato all’orario concordato.
7 – Elemento di garanzia retributiva
Ai fini dell’effettività della diffusione della contrattazione di 2° livello, a favore dei lavoratori di aziende prive della contrattazione aziendale e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al presente contratto nazionale, è riconosciuto un importo a titolo di “Elemento di Garanzia Retributiva – E.G.R.“.
L’importo dell’E.G.R., pari a 200,00 euro lordi, uguale per tutti i lavoratori sarà erogato con la retribuzione di maggio 2014, febbraio 2015 e febbraio 2016 ai lavoratori aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell’ultimo triennio con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’EGR di quanto individualmente erogato.
L’importo dell’E.G.R., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli altri istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente all’erogazione e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Sarà altresì riprporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.
Le aziende in situazione di crisi rilevata nell’anno precedente l’erogazione e/o nell’anno di competenza dell’erogazione, che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali (mobilità inclusa) o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla Legge fallimentare, nel corso di apposito incontro, anche durante l’espletamento delle procedure o l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, potranno definire con RSU e/o OOSS di categoria la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell’EGR per l’anno di competenza.
Previdenza complementare
ANPO si dichiara disponibile ad un incremento dello 0,20% del contributo aziendale destinato alla previdenza integrativa, per finanziare l’assicurazione per premorienza ed invalidità permanente, da stipularsi entro il 30/6/2014 previo specifico accordo tra le Parti istitutive.
Quota di sottoscrizione contrattuale
Prevista una trattenuta da parte delle aziende di 40,00 euro a carico dei lavoratori non iscritti alle organizzazioni sindacali FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC-UIL, da trattenere sulle competenze a saldo relative alla retribuzione del mese di giugno 2014, a titolo di quota di partecipazione alle spese per il rinnovo del contratto 2014.