Indennità di fine rapporto degli Agenti di commercio
L’art. 1751 del codice civile prevede che l’agente decade dal diritto all’indennità di fine rapporto se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l’intenzione di far valere i propri diritti.
Tale indennità è dovuta all’agente, sempre a norma dell’art. 1751 c.c. cit., se ricorrono le seguenti condizioni:
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l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
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il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
Invece tale indennità non è dovuta quando:
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il preponente risolve il contratto per una inadempienza imputabile all’agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
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l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività;
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ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto di agenzia.
Per quanto concerne l’importo della suddetta indennità, esso non può superare una cifra equivalente ad una indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.
Inoltre, la concessione dell’indennità di fine rapporto non priva comunque l’agente del diritto all’eventuale risarcimento dei danni.
Infine, l’indennità è dovuta anche se il rapporto cessa a causa di morte dell’agente.
Entro lo stesso termine di un anno l’agente può richiedere alla mandante anche: l’indennità suppletiva di clientela; il FIRR non versato all’Enasarco; l’Indennità meritocratica.
Tra l’altro una sentenza della Suprema Corte, sulla questione del termine di un anno per la richiesta da parte dell’agente della indennità di fine rapporto, ha precisato che la disciplina di cui al codice civile prevale su quella differente eventualmente prevista dagli Accordi Economici Collettivi.
In conclusione, dunque, decorso inutilmente il termine di un anno senza aver effettuato richiesta, a mezzo di PEC su PEC o raccomandata a.r., l’agente perde il proprio diritto alle indennità sopra indicate, mentre la richiesta effettuata entro i 12 mesi, fa si che la prescrizione diventi quella ordinaria e cioè 10 anni.