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Jobs Act e Pubblico Impiego: le novità

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Jobs Act e Pubblico Impiego: le novità

Anche i rapporti di lavoro con le Pubbliche Amministrazioni (il c.d. Pubblico Impiego) sono stati coinvolti dalle novità contenute nel Jobs Act.

La normativa che disciplina questo particolare tipo di rapporti di lavoro è contenuta, come è noto, nel D.Lgs. n. 165/2001. In particolare, per quel che qui interessa, l’art. 36 regola proprio i casi delle “Forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale”, che si applica tutte le volte che la Pubblica Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale, deve stipulare un contratto di lavoro a termine.

Il D.L. n. 34/2014, entrato in vigore lo scorso 21.3.2014, semplifica le disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine abolendo l’obbligo esistente finora per il datore di lavoro di indicare nel contratto (sia il primo che gli eventuali successivi) le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo e sostitutivo che lo hanno indotto ad assumere lavoratori a tempo determinato. La precedente disciplina, sul punto della specificazione delle ragioni era molto rigida ed infatti, il mancato rispetto comportava la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato.

Ora la domanda è se la Pubblica Amministrazione, vincolata al rispetto dell’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 cit., possa essere soggetta anch’essa a quanto introdotto dalla Riforma e cioè possa non indicare le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo del ricorso a tale tipologia contrattuale. Molto probabilmente tale semplificazione non troverà applicazione nei contratti a termine sottoscritti con la P.A., poichè in ogni caso questa sarà costretta a motivare in modo preciso e puntuale la temporaneità e l’eccezionalità dell’esigenza a fronte della quale è ricorsa al contratto di lavoro a termine.

Sempre in tema di novità introdotte dal D.L. n. 34/2014 cit., la durata complessiva del contratto a termine non può eccedere i 36 mesi di durata, ivi compresi tutti i contratti (a termine e/o somministrazione) intercorsi tra le medesime parti e, entro tale tetto massimo di durata, i contratti a termine, potranno essere prorogati per ben 8 volte per lo svolgimento delle stesse mansioni.

Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’art. 36 cit., e cioè: “In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l’obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave“.

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