Jobs Act: nuove agevolazioni sul contratto di solidarietà
Il D.L. n. 34/2014, entrato in vigore il 21.3.2014, all’art. 5 prevede un sostegno non indifferente per quelle aziende che utilizzano il contratto di solidarietà difensivo unitamente al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per evitare procedimenti di riduzione di personale. Il citato art. 5, infatti, modifica la dispozione contenuta nell’art. 6 del D.L. n. 510/1996 (convertito in L.n. 608/96), inserendo dopo il 4° comma, il comma 4-bis alla cui stregua, con Decreto del Ministro del Lavoro e dell Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono stabiliti criteri per la individuazione dei datori di lavoro beneficiari della riduzione contributiva riferita proprio ai contratti di solidarietà. Per finanziare tale misura agevolativa il Decreto ha stanziato 15 milioni di euro annui.
L’art. 6 del D.L. n. 510/1996 cit., si rammenta, contiene proprio la normativa in materia di integrazione salariale, contratti di solidarietà e incentivazione ai contratti di lavoro a tempo parziale, ed in particolare il comma 4 prevede delle agevolazioni, per un periodo non superiore ai 24 mesi, nei confronti dei datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà (accompagnati dalla CIGS) consistenti nella “riduzione dell’ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale ad essi dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20%“. Inoltre nel caso in cui l’accordo disponga una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 30% le agevolazioni saranno proporzionalmente aumentate, cioè maggiore è la riduzione dell’orario, maggiore sarà lo sgravio spettante. Nello specifico, quindi, in caso di riduzione dell’orario superiore al 20%, la misura dello sgravio sarà del 25%, o del 30% nel caso in cui l’impresa sia dislocata in una delle seguenti Regioni: Basilicata, Calabria, Campagnia, Puglia e Sicilia (come stabilito dal Regolamento CCE n. 2025/88); mentre nel caso di riduzione dell’orario di lavoro superiore al 30% la misura dello sgravio sarà elevata al 35%, o al 40% nel caso in cui l’impresa, come sopra, sia disolcata in una delle seguenti Regioni: Basilicata, Calabria, Campagnia, Puglia e Sicilia (come stabilito dal Regolamento CCE n. 2025/88).
Unico limite è costituito dalla circostanza che tali agevolazioni sono concesse ai datori di lavoro nei limiti delle disponibilità delle risorse contenute nel Fondo per l’occupazione e pertanto è in base a ciò che il Ministero del Lavoro autorizza, o meno, la fruizione periodica dei benefici.
È naturalmente all’INPS che viene derogata la gestione dello sgravio contributivo ed assistenziale.
Non possono beneficiare delle citate agevolazioni, invece, quelle imprese che, non applicando la CIGS, possono sottoscrivare esclusivamente accordi di solidarietà di cui alla L.n. 236/93.
Occorre ora attendere il decreto attuativo di tali agevolazioni che, visto il momento di pesante e drammatica crisi che le nostre aziende attraversano, ci auguriamo possa giungere in tempi ragionevoli e non, come avvenuto finora, in tempi “biblici”.