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Indennità di disoccupazione ASPI per i lavoratori sospesi

L’INPS con comunicazione del 21.3.2014 ha fornito chiarimenti sull’ASPI, l’indennità di disoccupazione collegata all’Assicurazione Sociale per l’Impiego riconosciuta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali. La suddetta indennità è stata introdotta, per la prima volta, dal D.L. n. 185/2008, convertito in L.n. 2/2009 e da ultimo anche dall’art. 3, comma 17, della L.n. 92/2012 che l’ha riconosciuta in via sperimentale per il triennio 2013/2015.

Tale indennità spetta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dipendenti da aziende non destinatarie, per settore o dimensione, di alter forme di tutela quali la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, ovvero dipendenti di imprese artigiane che rientrano nella sfera di applicazione dell’art. 12, comma 1, della L.n. 223/1991. Questa forma di tutela è estesa anche agli apprendisti in presenza di determinati requisiti.

Non sono invece destinatari della indennità di disoccupazione ASPI:

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  • i lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale;

  • i lavoratori con contratti di lavoro a tempo indeterminato che prevedano sospensioni lavorative programmate;

  • i lavoratori con contratti di lavoro a tempo parziale verticale.

I requisiti soggettivi sono quelli previsti per l’indennità di disoccupazione ASPI in quanto compatibili con la tutela in costanza di rapporto di lavoro, e cioè:

  • 2 anni di assicurazione contro la disoccupazione: devono essere trascorsi almeno 2 anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione. Il biennio viene calcolato a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta sospeso;

  • 1 anno di contribuzione contro la disoccupazione (contributi DS e/o ASPI) nel biennio precedente l’inizio del periodo di sospensione.

La misura della prestazione ASPI è pari:

  • al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT (per l’anno 2014 pari ad € 1.192,98).

    L’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge;

  • al 75% dell’importo stabilito (per l’anno 2014 pari ad € 1.192,98) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed € 1.192,98 (per l’anno 2014), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito. L’importo della prestazione non può comunque superare il limite massimo individuato annualmente per legge.

Nel caso in cui la sospensione del lavoratore fosse a giornate, l’indennità così calcolata dovrà essere divisa per 30 e moltiplicata per il numero delle giornate di effettiva sospensione, per individuare il valore giornaliero,

Per il periodo indennizzato sono riconosciuti i contributi figurativi ed è riconosciuto il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Per quanto concerne la durata della prestazione, la disciplina prevede un limite massimo di 90 giornate di sospensione nel biennio mobile.

Per tale misura di sostegno al reddito è previsto l’intervento integrativo obbligatorio degli Enti bilaterali pari almeno al 20% dell’indennità.

La domanda deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

  • aziende/consulenti aziendali;

  • Enti bilaterali convenzionati con l’Inps.

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