Advertisement

Lavoro flessibile: le novità su contratto a termine e apprendistato

Oggi, 21.3.2014, entra in vigore il D.L.n. 34/2014 che apporta rilevanti modifiche in tema di contratti a termine e apprendistato. Di fatto verranno introdotte notevoli semplificazioni sull’utilizzo di tali contratti di lavoro, rispetto alle regole rigide introdotte, a suo tempo, dalla Riforma Fornero.

Le principali novità, per i contratti a tempo determinato, sono le seguenti:

– elevazione da 12 a 36 mesi della durata del contratto a termine senza causale;

Advertisement

– proroga del contratto fino ad 8 volte (prima era possibile una sola proroga al contratto) entro il limite di durata massima dei 36 mesi, a condizione che le proroghe siano riferite alle stesse mansioni;

– in caso di proroga non sarà più necessario rispettare l’intervallo di tempo di 10 giorni (per i contratti fino a sei mesi) e 20 giorni (per i contratti superiore a sei mesi) tra un contratto a termine e il successivo come era previsto dalla legge Fornero;

– ogni datore di lavoro potrà usufruire di lavoratori con contratto a termine fino al raggiungimento del limite del 20% sul totale del personale in organico dell’azienda, delegando alla contrattazione collettiva la possibilità di modificare tale limite, per esigenze legate alla stagionalità o alle sostituzioni. Il limite del 20% non si applica però alle imprese che occupano fino a 5 dipendenti, anche se è consentito a tali imprese usufruire comunque di un contratto a termine (l’apposizione del termine resta comunque priva di effetto se non risulta “direttamente o indirettamente da atto scritto”).

Anche per il contratto di somministrazione a tempo determinato è prevista l’elevazione fino a 36 del contratto a tempo determinato senza causale.

Invece, per i contratti di apprendistato le principali novità introdotte dal D.L. n. 34, sono le seguenti:

– in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione calcolata sulle ore di lavoro effettivamente prestate, nonchè delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo, fatta salva l’autonomia della contrattazione collettiva

– al termine del percorso formativo, viene meno per il datore di lavoro l’obbligo di assunzione di una quota di apprendisti, come condizione per poter assumere altri apprendisti.

Il D.L. n. 34/2014 ha introdotto novità anche in tema di DURC, ossia il documento che attesta la regolarità contributiva. Infatti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, la verifica con INPS e INAIL e Casse Edili (per le imprese di costruzioni) verrà effettuata esclusivamente per via telematica ed in tempo reale. La validità dell’esito dell’interrogazione è di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituirà ad ogni effetto il DURC, ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione. Viene in tal modo semplificata la procedura attraverso la “smaterializzazione” del DURC e il superamento del sistema attuale che prevede diversi adempimenti burocratici a carico delle imprese. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto n. 34/2014 dovranno essere definiti (sempre a mezzo di decreto) dal Ministero del Lavoro di concerto con i Ministeri delle Finanze e della Semplificazione, sentiti l’INPS e l’INAIL i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica, nonchè le ipotesi di esclusione di cui sopra.

Infine, per rendere operativo il Piano Europeo Garanzia Giovani, il D.L. n. 34/2014 garantisce la parità di trattamento per le persone in cerca di lavoro negli stati dell’Unione Europea, indipendentemente dalla loro residenza. Viene inoltre soppresso il criterio del domicilio come requisito per beneficiare delle politiche attive, sostituendolo con i requisiti della residenza e della contendibilità del soggetto al fine di consentire al giovane aspirante lavoratore di potersi rivolgere ad un centro per l’impiego indipendentemente dalla sua residenza.

Si ricorda che il Piano Europeo Garanzia Giovani mette a disposizione 1,5 miliardi di euro a favore delle imprese che assumono con contratto a tempo indeterminato personale sotto i 30 anni, finanziano tirocini formativi o l’autoimprenditorialità.

Advertisement