Ingresso in Italia per ricercatori e per lavoratori altamente qualificati
Il Ministero del Lavoro e il Ministero dell’Interno con una nota congiunta del 17 marzo 2014, avente ad oggetto Modifiche al Testo Unico per l’Immigrazione hanno recepito e fornito chiarimenti circa le nuove disposizioni introdotte con la conversione in legge (la n. 9 del 21 febbraio 2014) del D.L. “Destinazione Italia”.
In particolare, la L.n. 9/2014, modificando il T.U. sull’Immigrazione, ha introdotto alcune agevolazioni riguardanti alcune categorie di stranieri, e nello specifico i ricercatori scientifici e i lavoratori altamente qualificati, che fanno ingresso nel nostro Paese.
Per quanto concerne i ricercatori, la legge in questione ha previsto alcune agevolazioni circa l’ingresso in Italia, il profilo economico e il ricongiungimento familiare dei ricercatori scientifici.
Per quanto concerne il profilo economico, (T.U art. 27, comma 3), la suddetta legge, prevede che le risorse mensili dei ricercatori, dichiarate nella convenzione che stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore stesso, possono provenire non solo dall’istituto di ricerca che sottoscrive la suddetta convenzione, ma anche dal sostegno finanziario dell’Unione Europea, di un’organizzazione internazionale, di un altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile. A tale riguardo è stato conseguentemente modificato, in conformità alla suddetta disposizione, lo schema della convenzione di accoglienza, disponibile sul sito del MIUR e del Ministero dell’Interno.
Per quanto concerne il ricongiungimento familiare del ricercatore, (art. 27 ter, comma 8 T.U.), non occorre più la dimostrazione della disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonchè di idoneità abitativa.
Inoltre, al ricercatore che faccia richiesta di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, non è più richiesto di sostenere il test di lingua italiana.
Per i lavoratori altamente qualificati che fanno ingresso in Italia, le novità sono rappresentate innanzi tutto dal libertà dal vicolo del possesso del titolo di istruzione superiore dalla qualifica professionale. Non sarà, pertanto, più necessario per il lavoratore acquisire la certificazione di conformità da parte del MIUR, ma sarà, pertanto, sufficiente la dichiarazione di valore relativa al titolo di studio estero, che sarà effettuata presso la competente Rappresentanza Diplomatica Italiana del Paese di residenza dello straniero.
Inoltre è stato altresì abrogato il comma 4 dell’art. 39 del T.U. sull’immigrazione che prevedeva l’emanazione di un decreto annuale per fissare il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l’accesso alla istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all’estero.