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Nuovi obblighi qualificazione formatore salute e sicurezza sul lavoro

È entrato in vigore ieri, 18 marzo 2014, il Decreto interministeriale congiunto del Ministero del Lavoro e di quello della Salute del 6.3.2014, il quale prevede un regime articolato per la qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro.

A partire da tale data, dunque, per poter “erogare” la formazione dei lavoratori in tema di “formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, i docenti incaricati (anche appartenenti all’organico della medesima azienda), per potersi considerare “qualificati” a norma del citato decreto, dovranno necessariamente dimostrare, a mezzo di idonea documentazione (ad esempio lettere ufficiali di incarico, attestazioni del datore di lavoro, ecc.) di possedere almeno uno dei criteri indicati dal decreto interministeriale del 6.3.2014.

In particolare i criteri di qualificazione contenuti nel decreto dovranno essere posseduti dai “formatori”, con particolare riguardo a:

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  • corsi di formazione per lavoratori, dirigenti e preposti ex art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 secondo gli Accordo Stato Regioni del 21.12.2011;

  • corsi di formazione per il datore di lavoro;

Unica eccezione è prevista per i datori di lavoro i quali, fino al 18 marzo 2016, potranno continuare ad erogare la formazione nei soli riguardi dei propri lavoratori anche senza il possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale di cui sopra, a condizione che siano in possesso però di quelli previsti per lo svolgimento dei compiti del SSP ex art. ex art. 34 del D.Lgs. n. 81/2008, in ottemperanza di quanto previsto dagli Accordo Stato Regioni del 21.12.2011. Sucessivamente a tale data (18.3.2016), anche i datori di lavoro dovranno dimostrare di possedere i criteri indicati nel decreto interministeriale del 6.3.2014 per poter continuare ad erogare direttamente la formazione.

Il decreto interministeriale prevede 6 criteri alternativi oltre che un prerequisito individuato nel possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Tuttavia il prerequisito non è richiesto per:

  • i datori di lavoro che effettuino direttamente la formazione;

  • coloro che siano in grado di dimostrare che alla data del 18.3.2013 (cioè la data di pubblicazione del decreto) possedevano già almeno uno dei criteri indicati dal decreto (come stabilito dall’art. 1, comma 6, del decreto: “I formatori non in possesso del prerequisito possono svolgere l’attività di formatore qualora – alla data di pubblicazione dell’avviso del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti in allegato. Resta fermo l’obbligo di aggiornamento triennale“);

A norma del decreto interministeriale, poi, si considera qualificato il formatore che possa dimostrare il possesso sia del prerequisito sia di uno dei criteri indicati dal decreto.

La qualificazione si considera acquisita in modo permanente, salvo l’obbligo di aggiornamento (triennale), con riferimento alla/e area/e tematica/che per la/e quale/i il formatore-docente abbia maturato il corrispondente requisito di conoscenza/esperienza.

Ai fini della ricorrenza dei criteri di qualificazione dei formatori-docenti, le aree tematiche attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro, cui fare riferimento, sono le seguenti tre:

1) Area normativa/giuridica/organizzativa;

2) Area rischi tecnici/igienico-sanitaria. Nel caso di rischi che interessino materie sia tecniche sia igienico-sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati sotto il duplice aspetto;

3) Area relazioni/comunicazione.

Come sopra si è detto, per il mantenimento della “qualificazione”, i formatori sono tenuti ad aggiornarsi professionalmente con cadenza triennale che decorre:

– dal 18.3.2014 per i formatori già qualificati alla medesima data;

– dalla data di conseguimento di qualificazione per i formatori che si qualifichino successivamente al 18/03/2014.

Ai fini dell’aggiornamento professionale, il formatore-docente è tenuto alternativamente a:

– frequentare, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti indicati dall’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008 e succ. mod. Di queste 24 ore di formazione, almeno 8 ore devono essere relative ai corsi di aggiornamento;

– ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di appartenenza.

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