Advertisement

Obbligo assicurativo INAIL per i tirocini formativi e di orientamento: L’INAIL, con Circolare n. 16 del 4 marzo 2014, ha reso note le istruzioni circa l’adempimento dell’obbligo assicurativo per i tirocini formativi e di orientamento.

L’approvazione, in data 24.01.2013, delle “Linee guida in materia di tirocini” nell’ambito dell’accordo della Confenza unificata Stato/Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e il susseguirsi delle discipline regionali in materia hanno fatto sorgere l’esigenza di dettare indirizzi uniformi alle sedi, specie con riferimento alla vigenza o meno della disciplina prevista dall’art. 3 del D.M. 142/1998, contente il Regolamento di attuazione dell’art. 18 della L.n. 196/1997 in tema di classificazione tariffaria e retribuzione imponibile ai fini del calcolo del premio assicurativo dovuto per le lavorazioni svolte dai tirocinanti.

Come riferito dalla Circolare INAIL n. 16 cit., con la sentenza 287/2012 della Corte costituzionale è venuta meno la norma di diritto transitorio che consentiva, in assenza di “regolamentazioni regionali”, di continuare ad applicare l’art.18 della legge 196/1997 e il relativo regolamento di attuazione. E successivamente il D.L. n. 76/2013 ha di fatto reintrodotto la possibilità di ricorrere ai tirocini formativi e di orientamento, in via transitoria fino al 31.12.2015, applicando la normativa statale; in sede di conversione, però, tale possibilità è stata soppressa e quindi la quasi totalità delle Regioni ha adottato una propria disciplina in merito alle prescrizioni contenute nelle “Linee guida in materia di Tirocini”. Queste ultime, approvate in data 24.1.2013, come sopra si è detto, hanno definito, “in linea con la riforma del lavoro, principi e standard minimi condivisi, al fine di uniformare, sul piano nazionale, la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento e consentire così alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di dettare la regolamentazione in materia“.

A tale stregua, si legge ancora nella citata Circolare, formano oggetto delle “Linee guida” i tirocini extracurriculari e, in particolare:

Advertisement
  • i tirocini formativi e di orientamento: ossia quei tirocini finalizzati adagevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nella transizione scuola lavoro che non possono avere durata superiore a sei mesi. Destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro 12 mesi;

  • i tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro: cioè quei tirocini finalizzati a percorsi di recupero occupazionale a favore di inoccupati e disoccupati, anche in mobilità, nonché a beneficiari di ammortizzatori sociali sulla base di specifici accordi in attuazione di politiche attive del lavoro che non possono avere una durata superiore a 12 mesi;

  • i tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento/reinserimento in favore di disabili, persone svantaggiate e richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale: i tirocini in favore di persone svantaggiate non possono durare più di 12 mesi, mentre per i disabili la durata del tirocinio può arrivare fino a 24 mesi.

La Circolare inoltre ha reso noto che restano estranei all’ambito di applicazione delle “Linee guida”, le seguenti esperienze:

  • i tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette a comunicazioni obbligatorie ai centri per l’impiego, in quanto esperienze previste all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;

  • i periodi di pratica professionale nonché tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche;

  • i tirocini transnazionali quali, ad esempio, quelli attuati nell’ambito dei programmi comunitari per l’istruzione e per la formazione;

  • i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso;

  • i tirocini estivi.

Per quanto concerne quindi il regime assicurativo, la Circolare ha distinto tra tirocini e periodi di pratica e tirocini per l’accesso alle professioni.

Per quanto riguarda i tirocini, si legge nel documento del Ministero, le normative coerentemente con i criteri contenuti nelle “Linee guida” in tema di garanzie assicurative, prevedono:

  • l’obbligo, per il soggetto promotore, di garantire, salvo diversa previsione della convenzione, la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail di tutte le attività rientranti nel progetto formativo;

  • la possibilità che le Regioni e Province autonome assumano a proprio carico gli oneri connessi a tale copertura assicurativa;

  • la definizione, nell’ambito di apposite convenzioni, delle modalità attraverso le quali il soggetto ospitante può eventualmente assumere a suo carico l’onere della copertura assicurativa, nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione“.

    A tale stregua dunque sia le Regioni che hanno legiferato in tema di tirocini, sia quelle che non hanno ancora ottemperato, sono tenute ad assicurare i tirocinanti indicati nelle “Linee guida” “nella forma prevista per gli allievi dei corsi di istruzione professionale impegnati in esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o di lavoro.

    I tirocini extracurriculari, ha precisato ancora la Circolare n. 16, “venuta meno l’applicabilità dell’art. 18, l. 196/1997 e dell’art. 3 del regolamento di attuazione di cui al d.m. 142/1998, a seguito della citata pronuncia 287/2012 della Corte Costituzionale, rientrano, ai fini del regime assicurativo, nella fattispecie degli allievi dei corsi di qualificazione, riqualificazione e addestramento professionale, tenuto conto delle finalità dei soggetti promotori e dei percorsi formativi.

    A tal proposito, l’art. 3 del D.M. prevedeva al comma 3 che “ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo delle prestazioni Inail e sulla base del tasso del nove permille corrispondente alla voce 0720“ della tariffa dei premi, approvata con d.m.del 18 giugno 1988“.

    Per effetto dell’evoluzione normativa a partire dalla data di ricezione della Circolare n. 16, “i tirocini sono classificati allo stesso modo dei corsi di istruzione e formazione professionale,con applicazione del tasso di tariffa proprio della voce 0611 delle varie gestioni con esclusione dei corsi che comportano partecipazione alle lavorazioni esercitate dall’azienda, per i quali fare riferimento alle voci che competono alle lavorazioni stesse. Resta comunque invariata la retribuzione imponibile ai fini del premio assicurativo, per i tirocinanti calcolato – così come prevede il D.M. 26.10.1970 per gli allievi dei corsi, anche aziendali, di istruzione professionale comunque finanziati o gestiti – sulla retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita rapportata alle giornate di presenza. Lo stesso regimeassicurativo in tema di retribuzione imponibile e classificazione tariffaria illustrato peri tirocini extracurriculari si applica anche ai tirocini curriculari, che non rientrano nell’ambito di applicazione delle Linee guida. Ciò in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dagli artt. 1, n. 28) e 4, n. 5, del D.P.R. 1124/65, trattandosi di esperienze riconducibili ai corsi di qualificazione, riqualificazione e addestramento rofessionale“.

    Invece, relativamente ai periodi di pratica e ai tirocini per l’accesso alle professioni, la Circolare n. 16 precisa che il praticantato è gratuito e non dà luogo ad un rapporto di lavoro strutturato anche in presenza di un rimborso spese forfettariamente concordato. Inoltre il praticantato consiste, oltre che nella pratica presso il professionista, anche nella frequenza di corsi di formazione professionale organizzati da Ordini o Collegi, Associazioni di iscritti e da altri soggetti. Pertanto l’INAIL esclude l’obbligo assicurativo per coloro che, ai fini dell’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione, sono tenuti a svolgere un periodo obbligatorio di “praticantato”, in relazione della gratuità del rapporto e dunque dell’assenza del requisito soggettivo ai fini assicurativi (ex art.4, n.1), D.P.R. n. 1124/65), dato che il rimborso spese comunque non ha natura corrispettiva.

    La Circolare ha inoltre precisato sul punto che l’obbligo assicurativo INAIL sussiste invece laddove il praticante, oltre a svolgere la pratica presso lo studio del professionista:

  • esegua lavorazioni rischiose in esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato vero eproprio o di un rapporto di lavoro parasubordinato per conto del professionista ossia in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dagli artt. 1 e 4, n.1) del D.P.R. n. 1124/65 ovvero dall’art. 5 del d.lgs. 38/2000;

  • partecipi alla formazione professionale organizzata da ordini o collegi, associazioni di iscritti e da altri soggetti, trovandosi esposto, in qualità di allievo di un corso di qualificazione o di addestramento professionale, ad un rischio specifico connesso alle esperienze od alle esercitazioni pratiche o di lavoro. In tal caso, l’obbligo di assicurare le lavorazioni svolte dai praticanti nell’ambito della formazione professionale è posto a carico dei soggetti che curano i corsi“.

Advertisement