Aumentate le sanzioni per il lavoro sommerso e irregolare
Il Ministero del Lavoro, con Circolare n. 5/2014 del 4.3.2014, avente ad oggetto “misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare – maxisanzione, revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale e sanzioni per violazione della disciplina in materia di durata media dell’orario di lavoro e dei riposi giornalieri e settimanali“, in base a quanto previsto dalla L.n. 9/2014 entrata in vigore il 22 febbraio scorso, ha dato il via libera all’applicazione di nuove e pesanti sanzioni in ipotesi di lavoro sommerso e irregolare, di violazione della disciplina in materia di durata media dell’orario di lavoro e dei riposi giornalieri e settimanali, nonchè una maggiorazione delle “somme aggiuntive” da versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Per quanto concerne il lavoro sommerso e irregolare, la maxisanzione (contemplata dall’art. 3, D.L. n. 12/2002, convertito con modifiche in L.n. 73/2002) sarà maggiorata del 30% e verrà applicata come segue:
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per le violazioni commesse fino al 23.12.2013 verrà applicata la pregressa disciplina (maxisanzione amministrativa e diffida di cui all’art. 13 del D.L. n. 145/2013);
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per le violazioni commesse dal 24.12.2013 e sino al 21 febbraio 2014 compreso sarà applicata la maxisanzione amministrativa maggiorata del 30% sia per la parte fissa che per la parte variabile, nonchè la procedura di diffida
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per le violazioni commesse a far data dal 22 febbraio 2014 si applicheranno la maxisanzioni aumentata del 30% sia per la parte fissa che per la parte variabile, ma non la procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.L. n. 145/2013.
Per quanto riguarda l’individuazione del momento di consumazione dell’illecito per l’applicazione delle sanzioni, il Ministero ha precisato che attesa la natura permanente dell’illecito, “tale momento va a coincidere con la cessazione della condotta, e pertanto, a titolo esemplificativo, in relazione ad un rapporto di lavoro “in nero” iniziato prima del 24 dicembre 2013 ma cessato il 10 gennaio 2014, si applicherà il regime sanzionatorio di cui alla lettera b)” e cioè quello in cui è compresa la data del 10 gennaio 2014.
Per quanto riguara invece la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale (art. 14, D.Lgs. n. 81/2008) la Circolare, ha precisato che le “somme aggiuntive” da versare ai fini della revoca stessa sono aumentate del 30% e trovano applicazione in relazione alle richieste di revoca del provvedimento effettuate dal 24 dicembre 2013, anche se riferite a condotte poste in essere prima di tale data.
Per le violazioni relative alle disposizioni sui tempi di lavoro, la Circolare ha reso noto che diversamente da quanto inizialmente previsto dal D.L. 145/2013, la legge di conversione (n. 9/2014) ha previsto una duplicazione (e non decuplicazione) degli importi sanzionatori legati alla violazione delle disposizioni in materia di orario medio settimanale e dei riposi giornalieri e settimanali (per le violazioni commesse dal 24.12.2013 data di entrata in vigore del Decreto cit.). Mentre le violazioni commesse sino al 23.12.2013 saranno soggette al pregresso regime sanzionatorio mentre quelle commesse successivamente a tale data saranno soggette ad importi sanzionatori raddoppiati.
Ai fini dell’applicabilità delle nuove sanzioni raddoppiate e quindi della individuazione del momento di consumazione dei relativi illeciti, il Ministero ha precisato che i periodi di riferimento (orario di lavoro: periodo superiore a 4 mesi; riposo settimanale: periodo non superiore a 14 giorni, riposo giornaliero: ogni 24 ore) questi (4 mesi, 14 giorni, 24 ore) devono ricadere interamente dopo il 23.12.2013.