La normativa sulla maternità in generale, applicata anche alle lavoratrici a termine in gravidanza, stabilisce un generale divieto di licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza e fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dalla legge, nonchè fino al compimento di un anno di età del bambino (art. 54, D.Lgs. n. 151/2001).
Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l’esistenza all’epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
Le uniche eccezioni al divieto di licenziamento della lavoratrice in gravidanza sono rappresentate da:
a) colpa grave da parte della lavoratrice, costituente gisuta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) cessazione dell’attività dell’azienda cui lei è addetta;
c) ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
d) esito negativo della prova; fermo restando il divieto di licenziamento discriminatorio.
Tali disposizioni sono applicabili anche nel caso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento, come si è detto, si applica fino a un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, in caso di fruizione del congedo per maternità e di paternità.
Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l’attività dell’azienda o del reparto cui essa è addetta, semprechè il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non può altresì essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.
Il licenziamento intimato in violazione di tali ipotesi è nullo.
Il mancato rinnovo di un contratto a termine, giunto alla naturale scadenza, non può essere considerato alla stregua di un licenziamento vietato.