Gli studi associati “familiari” non pagano l’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive): è quanto affermato dalla Corte Suprema di Cassazione che, con ordinanza n. 4663 del 27 febbraio 2014, ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate proposto nei confronti di uno studio professionale senza dipendenti i cui associati erano membri della stessa famiglia.
Secondo i Giudici, infatti, la “presuntio hominis”, secondo cui la sussistenza di uno studio associato costituisce indizio dell’esistenza di una stabile organizzazione ai fini dell’IRAP, costituisce una presunzione che può essere superata con adeguata motivazione. E nel caso di specie mancavano proprio le spese per il personale dipendente e l’autonoma organizzazione, ragion per cui la Corte è giunta alla decisione di che gli studi associati “familiari” in mancanza di tali requisiti non pagano l’IRAP. Nella ordinanza di cui sopra inoltre sono stati riportati anche i precedenti giurisprudenziali della Suprema Corte su tale in argomento (n. 22506/2010 e 14060/2012) i quali precisano che “ove l’attività di un professionista sia svolta nella forma dello studio associatio (nel caso di specie con il coniuge, mentre nell’attuale controversia i due associati sono padre e figlia) il giudice di merito deve, ai fini dell’applicazione dell’IRAP, accertare specificamente l’entità e l’incidenza ai fini reddituali, della condivisione con altri professionisti dello svolgimento di parte dell’attività professionale dello studio“.
Nonostante tali decisioni, l’orientamento della Sezione Tributaria della Corte Suprema, non è conforme nè consolidato, infatti in una un’altra sentenza è stato affermato che l’IRAP è dovuta a prescindere dal livello organizzativo dello studio professionale.
Mentre anche lo scorso ottobre la Sezione Tributaria, in un caso sottoposto al suo esame circa la debenza della suddetta Imposta ha statuito che non è tenuto al pagamento dell’IRAP il professionista ospitato in uno studio associato e supportato nell’attività quotidiana da una società.