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  1. Durata massima del contratto a tempo determinato

La legge stabilisce un limite temporale di durata massima dell’utilizzo dei contratti a termine (e di somministrazione a termine) sottoscritti tra le medesime parti che è fissato in 36 mesi per sommatoria. Tuttavia dal 25 giugno 2008, tale limite temporale può essere diversamente disciplinato dalla contrattazione collettiva (art. 21, D.L. n. 112/2008 convertito in L.n. 133/2008) Restano esclusi da tali limiti i contratti a termine conclusi per svolgere attività stagionali.

Pertanto, fatta eccezione dell’eventuale diversa disciplina prevista dai contratti collettivi, la sommatoria di più contratti tra le medesime parti, aventi per oggetto mansioni equivalenti, non può essere superiore ai 36 mesi di effettiva prestazione, pena la conversione in contratto a tempo indeterminato (ad esclusione, come si è detto, della gestione flessibile del termine disciplinata dall’art. 5, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 368/2001). Con la Riforma del mercato del lavoro, il comma 4-bis dell’art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001 è stato ulteriormente modificato in modo tale che nel computo dei 36 mesi devono essere computate anche le missioni svolte nell’ambito del contratto di somministrazione a termine.

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Alla sua stregua quindi, una volta che la somma dei periodi totali abbia superato i 36 mesi di effettiva attività lavorativa, il contratto si stabilizza definitivamente se la prosecuzione dell’attività lavorativa si prolunga oltre il predetto limite per più di 30 giorni (ciò significa che se il contratto si conclude entro i 30 giorni, il contratto non si trasforma a tempo indeterminato, ma il lavoratore avrà diritto alla maggiorazione retributiva del 20% per i primi 10 giorni e del 40% per i restanti giorni), salve diverse pattuizioni della contrattazione collettiva: si parla beninteso di prestazioni relative a mansioni equivalenti rese tra le medesime parti, ivi comprese le missioni svolte nell’ambito del contratto di somministrazione a termine.

Al riguardo inoltre va precisato che, come chiarito dal Ministero del Lavoro con la Circolare n. 18 del 18.07.2012, “il periodo massimo di 36 mesi, peraltro derogabile dalla contrattazione collettiva, rappresenta un limite alla stipulazione di contratti a tempo determinato e non al ricorso alla somministrazione di lavoro. Ne consegue che raggiunto tale limite il datore di lavoro potrà comunque ricorrere alla somministrazione a tempo determinato con lo stesso lavoratore anche successivamente al raggiungimento dei 36 mesi“.

Giova precisare che, ai fini del raggiungimento dei 36 mesi, viene computato anche il primo contratto a termine di durata massima pari a 12 mesi acausale e l’equivalente periodo oggetto del contratto di somministrazione a tempo determinato, ovvero i periodi in cui si sono svolti contratti a termine stipulati in forza delle previsioni della contrattazione collettiva.

La conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato è però soggetta ad alcune limitazioni e precisamente:

A) il contratto a termine deve aver avuto ad oggetto mansioni “equivalenti”: tale accertamento (sulle mansioni equivalenti) ha dato luogo a numerosissime controversie, pertanto il datore di lavoro dovrà essere molto miticoloso nella redazione e conservazione della documentazione relativa ai vari rapporti di lavoro a termine (lettere di assunzioni, modifica delle mansioni, ecc.);

B) vengono computati tutti i periodi di lavoro prestati tra le medesime parti, sommando la durata originaria dei singoli contratti di lavoro ivi compresi i rinnovi e le proroghe;

C) non vengono invece inclusi nel computo i periodi di interruzione tra un contratto di lavoro a termine e il successivo: pertanto sono escluse dal computo le c.d. “pause non lavorate”. Inoltre dal computo dei 36 mesi vanno altresì esclusi: il contratto di inserimento e le assunzioni a termine delle liste di mobilità. Inoltre, vanno esclusi dal computo dei 36 mesi, secondo le indicazioni contenute nella Circolare n. 4/2005 e nella nota n. 14905/2009 del Ministero del lavoro, i contratti intermittenti a termine ai quali viene applicata la disciplina di cui al D.Lgs. n. 368/2001, e quindi, in particolare, i contratti che riguardano i lavoratori collocati nelle liste di mobilità.

Anche il contratto a termine, stipulato a norma del D.P.R. n. 309/1990 per la sostituzione di lavoratori tossicodipendenti in aspettativa, ovvero per sostituire i familiari in aspettativa, che assistono tale tipologia di lavoratori, non sia computabile nel limite massimo temporale di 36 mesi.

 

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