Advertisement

Una volta che il termine di durata, originariamente stabilito tra le parti, sia giunto a scadenza il datore di lavoro e il prestatore possono continuare a collaborare con modalità differenti e cioè:

  • prosecuzione del contratto a termine per un breve periodo la cui durata massima è prevista direttamente dalla legge in base alla durata del contratto a termine originario;

  • proroga del contratto a termine per un periodo la cui durata massima, unitamente a quella del primo contratto, è stabilita direttamente dalla legge;

  • stipulazione di un nuovo contratto a termine, dopo che sia decorso un determinato periodo di tempo, avuto riguardo alla durata massima dei vari contratti a termine eventualmente susseguitisi nel tempo tra le medesime parti.

    Advertisement

La disciplina della prosecuzione del rapporto di lavoro a termine dopo la scadenza è stata oggetto di modifiche, rispetto alla disciplina originaria contenuta nel D.Lgs. n. 368/2001, con l’art. 1, comma 40, L.n. 247/2007, con l’art. 21 del D.L. n. 112/2008 (L.n. 133/2008) e da ultimo dalla Riforma Fornero e dal D.L. n. 76/2013.

Nello specifico la disciplina della prosecuzione del rapporto di lavoro dopo la scadenza è contenuta nell’art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001 che a seguito delle modifiche che sono intervenute nel corso del tempo ha attualmente il seguente testo:

“1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi dell’art. 4, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun ulteriore giorno.

2. Se il rapporto di lavoro, instaurato anche ai sensi dell’articolo 1, comma 1-bis, continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi nonchè decorso il periodo complessivo di cui al comma 4 bis, ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini“.

La prima conseguenza quindi, in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro dopo la scadenza, è di carattere economico e consiste nella maggiorazione della retribuzione in favore del lavoratore per ogni giorno di ulteriore prestazione pari al

  • 20% fino al decimo giorno successivo;

  • 40% per ciascun giorno ulteriore.

La seconda conseguenza invece va distinta in base alla durata originaria del contratto a termine e cioè:

  • contratto originario con durata inferiore a 6 mesi: è ammesso uno sforamento massimo di 30 giorni, a partire del 31° giorno si ha la trasformazione a tempo indeterminato del contratto di lavoro a termine;

  • contratto originario con durata pari o superiore a 6 mesi: è ammesso uno sforamento massimo di 50 giorni, a partire dal 51° giorno si ha la trasformazione a tempo indeterminato del contratto di lavoro a termine;

  • la somma di più contratti a termine, a prescindere dai periodi non lavorati tra un contratto e l’altro, tra le mesedime parti con durata complessiva di 36 mesi o altra durata prevista dalla contrattazione collettiva: l’automatica conversione in contratto a tempo indeterminato si ha quando la successione dei contratti a termine nel tempo (ivi compresi i contratti di somministrazione e a prescindere dalle interruzioni che non vanno in alcun modo computate nei periodi lavorati) abbia una durata – comprensiva delle proroghe e rinnovi – superiore al predetto termine di 36 mesi. Pertanto un contratto – o una somma di contratti – la cui durata sia pari a 36 mesi potrà essere fatta proseguire solo di 30 giorni pena la conversione del contratto a termine.

Advertisement