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Contratto a termine per ragioni sostitutive

Un’altra possibilità di ricorrere all’utilizzo del contratto a termine si ha quando vi sia la necessità per il datore di sostituire un lavoratore assente per causa di legge (malattia, ferie, maternità, ecc.) o per accordo tra le parti (anno sabbatico, aspettative, ecc.). L’unico limite al ricorso delle assunzioni a termine è dato dal divieto di sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero.

Giova evidenziare, in tema di contratto a termine per sostituzione, che il consolidato orientamento giurisprudenziale ha stabilito che l’avvenuta indicazione della causa che ha dato luogo alla sostituzione, priva però del nome del lavoratore sostituito, facendo venir meno un elemento fondamentale per il controllo del corretto operato del datore di lavoro, comporta la conversione del rapporto in contratto di lavoro a tempo indeterminato. Ciò significa che il datore di lavoro oltre al dovere di formalizzare rigorosamente per iscritto le ragioni sostitutive nel contratto di assunzione a termine, deve altresì indicare il nome del lavoratore sostituito pur essendo ammesse modalità di specificazione alternative, purchè garantiscano la riconoscibilità e la verificabilità della motivazione addotta a fondamento della clausola appositiva del termine, già al momento della stipulazione del contratto.

In particolare, poi, in caso di assunzione di lavoratore a termine per sostituzione di personale in ferie, fermi restando i requisiti richiesti dalla legge, il datore di lavoro sarà tenuto a provare la correlazione tra l’assenza per ferie e l’assunzione a termine e dovrà sussistere un nesso oggettivo tra l’assenza per ferie e la presenza del sostituto.

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