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 Contratto a termine “acausale”

La Riforma Fornero ha introdotto significative novità al contratto di lavoro a termine “acausale” essendo stato previstro, tra le altre cose, che le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo e sostitutivo non sono richieste:

a) in caso di primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a 12 mesi, comprensiva di eventuale proroga, concluso tra un datore di lavoro o utilizzatore ed un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ex art. 20, comma 4, D.Lgs. 276/2003;

b) in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

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Il Ministero del Lavoro con la Circolare n. 35/2013 del 29.08.2013 ha precisato sul punto quanto segue:

“a differenza della precedente disciplina, va pertanto evidenziato che:

  • la durata massima di dodici mesi del contratto “acausale” ….è comprensiva di eventuale proroga;

  • la disciplina eventualmente introdotta dalla contrattazione collettiva in materia di contratto “acausale” va ad integrare quanto già previsto direttamente dal Legislatore. In tal modo i contratti collettivi, anche aziendali, potranno prevedere, a titolo esemplificativo, che il contratto a termine “acausale” possa avere una durata maggiore di dodici mesi ovvero che lo stesso possa essere sottoscritto anche da soggetti che abbiano precedentemente avuto un rapporto di lavoro subordinato;

  • … l’abrogazione del comma 2-bis, dell’art. 4 del D.L.vo n. 368/2001 da parte del D.L. n. 76/2013 consente oggi la proroga dei contratti a tempo determinato “acausali”, i quali potranno avere comunque una durata massima complessiva di dodici mesi (fermo restando il ricorso ai c.d. periodi cuscinetto), il che porta la durata massima a 12 mesi e 50 giorni;

  • la proroga può riguardare anche contratti sottoscritti (ma evidentemente non ancora scaduti) prima dell’entrata in vigore del D.L.e che rispetto agli stessi trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 4 del D.Lgs.n. 368/2001 ad eccezione del requisito relativo alla “esistenza delle ragioni che giustificanol’eventuale proroga“.

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