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Mancanza della forma scritta e Impugnazione: Il D.L. n. 76/2013, convertito, con modificazioni, in L.n. 99/2013, stabilisce che l’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto. La violazione di tale obbligo comporta l’inesistenza del termine e la conseguenza sarà la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato. Da ciò consegue che la forma scritta del contratto a tempo determinato è obbligatoria, mentre – come in precedenza si è visto (paragrafo 2.2.) – non è obbligatorio specificare sempre le ragioni del ricorso a tale tipologia di contratto.

Anche l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito ha ritenuto che la violazione dell’obbligo della forma scritta “comporta l’inesistenza del termine, con la conseguenza che le parti, mancando la forma scritta, avranno stipulato un contratto a tempo indeterminato, con quel che ne deriva in tema di insussistenza del termine finale, disciplina del recesso, computo nell’organico aziendale, maturazioen degli scatti di anzianità, percorsi automatici di carriera eventualmente previsti dal CCNL, ecc. Ne consegue che la forma scritta è sempre obbligatoria… (Trib. Ravenna 18 maggio 2005). Orientamento confermato poi anche dalla Suprema Corte la quale ha ritenuto che “l’apposizione del termine al contratto di lavoro postula, a pena di nullità, un patto di forma scritta essenziale, che deve essere anteriore, o quanto meno, contestuale all’inizio del rapporto…” (Cass. 1549/2005).

 

L’azione per ottenere la declaratoria della nullità del termine deve essere esercitata, tramite impugnazione, entro 120 giorni dalla data di scadenza del contratto, a pena di decadenza, secondo quanto stabilito dall’art. 6, L.n. 604/1966, come modificato dall’art. 32, comma 1 e dall’art. 3, lettera d) della L.n. 183/2010 (Collegato Lavoro), con decorrenza dal 1° gennaio 2013, mentre invece i contratti scaduti nel 2012 seguiranno la vecchia disciplina.

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L’impugnazione diviene inefficace se non è seguita, entro il termine di 180 giorni, dal deposito del ricorso presso la cancelleria del Tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.

 

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