Eccezioni all’obbligo della forma scritta. Rapporto a termine con i dirigenti: A norma del comma 4, dell’art. 1 del D.L.vo n. 368/2001, la forma scritta non è “necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni“, ma, per maggior sicurezza, soprattutto a fini probatori in caso di controversia, nella vieta di utilizzare la forma scritta.
Pertanto secondo la normativa richiamata sono necessarie due condizioni per non ricorrere alla forma scritta, e cioè:
a) occasionalità del rapporto;
b) durata massima del rapporto non superiore a 12 giorni.
Giova evidenziare che per quanto riguarda il concetto di “occasionalità” del rapporto di lavoro, esso di desume dalla nozione letterale del termine e quindi si intende quel rapporto di lavoro non continuativo,eventuale e temporalmente limitato, tra quel singolo lavoratore e determinato datore di lavoro.
Per quanto riguarda invece la durata massima del rapporto non superiore a 12 giorni, occorre precisare che nell’arco temporale dei 12 giorni si ricomprende, per prudenza, la totalità della durata della prestazione lavorativa, comprensiva quindi dei riposi e delle eventuali festività. La normativa parla infatti di “durata del rapporto” e non di “durata della prestazione”.
In caso di dubbio, tuttavia, sarebbe meglio per i datori di lavoro (e lavoratori) ricorrere sicuramente alla forma scritta, perchè se il rapporto di lavoro, per errore, durasse di più dei 12 giorni ammessi dalla legge, il rischio sarebbe rappresentato, in caso di giudizio, dalla sanzione della conversione dello stesso in contratto a tempo indeterminato, con tutte le conseguenze del caso.
Invece l’obbligo della forma scritta non sussiste nei confronti dei dirigenti assunti a termine. Il principio secondo cui l’apposizione del termine deve essere anteriore o quanto meno contemporaneo all’inizio del rapporto di lavoro a termine, non si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato con queste figure professionali in quanto, ai dirigenti, non viene applicata la disciplina limitativa dei licenziamenti individuali ex art .10 L.n. 604/1966.