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Divieto di utilizzo di contratti a tempo determinato

L’art. 3 del D.L.vo n, 368/2001 stabilisce i casi in cui è tassativamente vietato ricorrere all’uso del contratto di lavoro a tempo determinato. Al riguardo l’orientamento consolidato in giurisprudenza stabilisce che il rapporto di lavoro a tempo determinato stipulato in violazione del citato art. 3 si converte automaticamente in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Si riporta di seguito, per praticità, il testo integrale dell’art. 3 del D.L.vo n. 368/2001:

1. L’apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:

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a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;

c) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;

d) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 4

del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni“.

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