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Sezione lavoro: RASSEGNA MASSIME CASS. (ottobre 2013 e gennaio 2014)

Pubblico impiego

RASSEGNA MASSIME CASS. SEZ. LAV. (ottobre 2013 e gennaio 2014)

ASTENSIONE DAL LAVORO, SCIOPERO DELLE MANSIONI, NOZIONE, LEGITTIMITA’, ESCLUSIONE.

In tema di astensione collettiva dal lavoro, la Sezione Lavoro ha affermato che non costituisce legittimo esercizio del diritto di sciopero il rifiuto di rendere la prestazione, per una data unita’ di tempo, che non sia integrale, ma riguardi solo uno o piu’ tra i compiti che il lavoratore e’ tenuto a svolgere (cd. sciopero delle mansioni), come ad esempio il rifiuto di sostituire un collega assente, nonostante l’obbligo in tal senso previsto dalla contrattazione collettiva. (Sentenza n. 23528 del 16 ottobre 2013 Sezione Lavoro, Presidente V. Di Cerbo, Est. P. Venuti)

 RICORSO PER CASSAZIONE, LAMENTATA INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO,- CONTENUTO DEL RICORSO, ONERE DEL RICORRENTE

Nel ricorso per cassazione per violazione di legge, la parte che deduce l’inosservanza in proprio danno delle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (nella specie, gli artt. 6 e 14), ha l’onere di indicare la regola desumibile dalla Convenzione o dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in casi analoghi e di allegare in che modo il giudice di merito si sia discostato dai parametri della Convenzione, indicando gli elementi concreti di analogia tra il proprio caso e gli altri nei quali in sede europea siano stati applicati i parametri più adeguati e comunque più favorevoli che invoca. (Sentenza 7 gennaio 2014, n. 76 Sezione Lavoro, Presidente P. Stile, Relatore D. Blasutto)

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