Advertisement

Per procedere al recupero del contributo unificato per spese giudiziali versato in eccedenza rispetto al dovuto, occorre effettuare una istanza di rimborso, entro due anni dalla data del versamento, direttamente all’ufficio giudiziario presso cui il versamento del contributo era stato effettuato. Tale istanza può essere spedita anche per posta mediante raccomandata a.r.

Sarà poi direttamente l’Agenzia delle Entrate che, dopo una apposita procedura, effettuerà la restituzione di quanto versato in eccesso, con le modalità descritte nella Circolare n. 33 del 2007 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 Giova precisare che tali modalità non possono trovare applicazione, per ovvi motivi di economia procedimentale, come specifica proprio la suddetta circolare, “nei riguardi delle pregresse istanze di rimborso ormai giunte alla fase di liquidazione presso le Direzioni provinciali dei servizi vari del Ministero dell’Economia e delle Finanze. In tali casi, infatti, è da ritenersi in via di definitivo perfezionamento il pagamento delle somme richieste, essendo stato seguito, in difetto di specifiche prescrizioni, il procedimento di rimborso di somme indebitamente versate all’erario previsto dall’articolo 393 delle Istruzioni generali dei servizi del tesoro, Secondo libro, approvate con decreto 10 luglio 1969 del Ministro del Tesoro“.

Diritto al rimborso

Advertisement

Si legge nella Circolare n. 33, di cui sopra, che hanno diritto al rimborso del contributo unificato coloro “che abbiano effettuato il versamento del tributo indebitamente ovvero in misura superiore a quella dovuta“.

Tale ipotesi si possono ad esempio verificare in caso di:

  • versamento di somme eccedenti lo scaglione di riferimento;

  • duplicazione dei versamenti;

  • versamento effettuato a fronte di procedimento giurisdizionale esente;

  • versamento al quale non ha fatto seguito il deposito e l’iscrizione a ruolo dell’atto introduttivo del giudizio

Come sopra si è detto, il diritto al rimborso deve essere esercitato, a mezzo di apposita istanza, entro il termine di decadenza di due anni, decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il versamento del contributo (art. 21, comma 2, del D.L.vo n. 546/92)

Le eventuali richieste effettuate oltre il suddetto termine biennale di decadenza non potranno trovare accoglimento.

Si evidenzia inoltre che condizioni imprescindibili per l’utile proposizione dell’istanza di rimborso sono l’univoca identificabilità

  • dell’ufficio giudiziario competente;

  • del contribuente che ha effettuato il versamento;

  • del giudizio di riferimento (ovviamente nel solo caso in cui questo sia stato realmente incardinato).

Specifica poi in particolare la Circolare n.33 che “per i soli versamenti eseguiti a mezzo F23, l’erronea indicazione del codice ufficio, come anche quella del codice tributo, di per sé non costituisce una ragione sufficiente a generare il diritto al rimborso di quanto versato. Invero, in simili evenienze, gli errori occorsi possono essere rettificati, inviando una apposita comunicazione in tal senso sia all’ufficio giudiziario interessato (o agli uffici giudiziari interessati), sia all’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate competente in base al versamento eseguito, giusta le indicazioni fornite nelle risoluzioni 26 maggio 2000, n. 73, e 9 agosto 2000, n. 131, entrambe del Ministero delle Finanze, alle quali, ad ogni buon fine, si rinvia. Va da sé che la correzione operata consente di sfruttare utilmente il versamento rettificato per la successiva iscrizione a ruolo della controversia“.

Deve ritenersi preclusa la possibilità di ottenere il rimborso delle somme versate in eccesso nel caso in cui, in ipotesi di mancato deposito dell’atto introduttivo del giuzio, il versamento del contributo unificato sia stato effettuato presso le ricevitorie di generi di monopolio e di valori bollati (c.d. Versamento semplificato), poichè vi è una impossibilità reale di indifiduare l’effettivo contributente, che rappresenta l’unico soggetto legittimato a chiedere un eventuale rimborso. Inoltre non vengono effettuati rimborsi di importo complessivo inferiore a € 12,00.

Istanza

L’istanza, redatta in carta semplice, può essere presetnata direttamente presso l’ufficio giudiziario competente, cioè quello indicato al momento del pagamento del contributo unificato sul conto corrente postale o sul modello di versamento F23 oppure spedita allo stesso con plico senza busta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Precisa inoltre la Circolare n. 33 che “Nel caso di avvenuta presentazione dell’istanza ad ufficio incompetente, lo stesso provvede al successivo inoltro alla cancelleria dell’ufficio giudiziario competente, dandone notizia al contribuente. Qualora non risultasse possibile, sulla base degli atti e delle notizie in possesso, individuare l’ufficio giudiziario competente, l’ufficio che ha ricevuto l’istanza comunica al contribuente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, che, salvo diversa utile indicazione da fornire entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, l’istanza di rimborso sarà inoltrata per l’istruttoria alla cancelleria del Tribunale Ordinario del proprio circondario“.

Nell’istanza vanno inserite l le generalità del richiedente o dei richiedenti, specificando in particolare:

  1. data e luogo di nascita;

  2. codice fiscale;

  3. residenza e relativo codice di avviamento postale;

  4. domicilio, se diverso dalla residenza, e recapito a cui indirizzare le comunicazioni con l’eventuale indicazione del numero di telefono e dell’indirizzo di posta elettronica;

  5. elementi idenei ad agevolare l’identificazione del giudizio per il quale è stato versato il contributo unificato (es. parti, numero di ruolo, ecc.);

  6. estremi del versamento o dei versamenti effettuati, con il relativo importo;

  7. importo richiesto a rimborso;

  8. modalità di pagamento prescelta per il rimbhorso degli importi reclamati.;

  9. dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di inesistenza di altre analoghe richieste di rimborso fondate sui medesimi presupposti.

Precisa ancora la circolare che “Per l’identificazione certa del richiedente, l’istanza di rimborso, al momento della presentazione, deve essere sottoscritta alla presenza del funzionario addetto al ricevimento degli atti. In caso di presentazione effettuata a cura di soggetto diverso, oppure di invio eseguito a mezzo del servizio postale, l’istanza, già sottoscritta, deve essere corredata dalla copia fotostatica di un valido documento personale di riconoscimento del richiedente. Per ogni istanza presentata direttamente all’ufficio giudiziario, dopo un generale e semplice riscontro formale, è rilasciata apposita ricevuta. Per le richieste inoltrate mediante il servizio postale, ai fini della verifica della decadenza del diritto al rimborso, fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante, mentre verrà preso in considerazione il momento di ricezione quanto al rispetto dell’ordine cronologico per la trattazione di tutte le istanze pervenute.Nessuna responsabilità può derivare all’Amministrazione destinataria, salvo il caso di colpa imputabile alla stessa, dall’eventuale verificarsi di disguidi postali o di mancato recapito. Le istanze devono essere corredate della documentazione comprovante il diritto al rimborso. In particolare, in caso di rimborso richiesto a fronte della mancata iscrizione a ruolo del procedimento giurisdizionale presso l’ufficio giudiziario, devono essere allegati, a pena di improcedibilità, tutti i documenti originali comprovanti l’avvenuto versamento del contributo unificato. Esemplificando, quanto al modello F23, devono essere prodotti in originale sia la “copia per il soggetto che effettua il pagamento” che la “copia per eventuale presentazione all’Ufficio” ed entrambi gli esemplari devono recare la quietanza resa dal soggetto che ha proceduto alla riscossione del contributo unificato (concessionario, banca o Poste Italiane S.p.A.). Parimenti, nel caso di versamento eseguito a mezzo conto corrente postale devono essere allegati in originale tanto il tagliando denominato “attestazione di versamento”, quanto quello denominato “ricevuta di versamento”. All’istanza di rimborso deve essere altresì allegato, nell’ipotesi di mancata iscrizione a ruolo del procedimento giurisdizionale, l’originale dell’atto giudiziario, completo di notifica, in virtù del quale è stato effettuato il versamento“.

Una volta presentata l’istanza, l’ufficio giudiziario competente provvede preliminarmente a:

  • accertare la legittimazione del contribuente istante, il quale deve coincidere con il soggetto che ha effettuato il versamento del contributo unificato;

  • verificare l’effettività dell’importo versato e la sussistenza, sulla base della documentazione prodotta e di quella in suo possesso, dei presupposti indicati a fondamento del diritto al rimborso.

Una volta terminata l’istruttoria con il riconoscimento e la quantificazione del rimborso, totale o parziale, del contributo unificato versato, l’ufficio giudiziario provvede a trasmettere il provvedimento di liquidazione “all’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio, individuato sulla base della sede dell’ufficio giudiziario emittente, trattenendo la copia della documentazione a supporto del rimborso per gli eventuali successivi controlli“; dare notizia della trasmissione al contribuente beneficiario.

Si precisa inoltre che il provvedimento di liquidazione dovrà contenere: “i dati anagrafici ed il codice fiscale del contribuente titolare del rimborso, la somma da rimborsare, la data di decorrenza degli interessi (ovvero la data di versamento del contributo unificato), nonché, qualora sia stato richiesto il pagamento a mezzo accredito, le coordinate del relativo conto corrente bancario o postale secondo lo standard internazionale IBAN (costituite dai codici: Paese, Check digit, CIN, ABI, CAB, numero di conto) intestato o cointestato al contribuente beneficiario”.

Infine l’Agenzia delle Entrate procederà al pagamento del rimborso all’istante.

 

Advertisement