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Pensione del pubblico dipendente

Con la sentenza n. 54 dell’11.1.2013, in tema di pensione di pubblici dipendenti, il TAR Calabria, Catanzaro, Sezione II ha precisato che sulle controversie relative all’an o al quantum del trattamento pensionistico, decide la Corte dei Conti.

Nel caso sottoposto al suo esame, il giudice ha rilevato che trattandosi di pensione di dipendente pubblico, la controversie relative all’an ovvero al quantum del trattamento di pensione, sono di esclusiva competenza e giurisdizione della Corte dei Conti.

 Infatti la giurisdizione della Corte dei conti riguarda la materia delle pensioni dei dipendenti pubblici secondo il combinato disposto degli artt. 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214. La giurisdizione speciale si fonda non tanto sul carattere pubblico o privato del rapporto d’impiego, quanto sul rilievo che il trattamento pensionistico di tali soggetti continua a gravare, in tutto o in parte, sul bilancio pubblico se le amministrazioni pubbliche sono tenute a riversare le contribuzioni previste dalla legge.

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La giurisdizione della Corte dei Conti non è venuta meno per effetto dell’art. 68 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29, il quale ha devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, fatta eccezione delle controversie specificamente indicate. (TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, sentenza 11.1.2013, n. 54).

Viene riportato di seguito il testo integrale della sentenza n. 54/2013 per chi avesse la curiosità di conoscere per intero i presupposti da cui è scaturita la suddetta decisione. (fonte giustizia-amministrativa.it):

N. 00054/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01459/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1459 del 2012, proposto da:
Vincenzo Punturi, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Scalera, con domicilio eletto presso Elena Mancuso in Catanzaro, corso Mazzini N. 74;

contro

I.N.P.S. Gestione ex Inpdap di Crotone, rappresentato e difeso dagli avv. Giacinto Greco, Francesco Muscari Tomaioli, Maria Assumma, con domicilio eletto presso Giacinto Greco in Catanzaro, via Lombardi,1 c/o Inpdap;

per l’annullamento della determina n 103201200027861/12 con la quale e’ stato disposto l’annullamento e sostituzione della precedente determinazione n 103201000023418

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di I.N.P.S. Gestione ex Inpdap di Crotone;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2013 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, espone il ricorrente di aver lavorato alle dipendenze del Comune di Crotone dal 19/11/1971 al 30/11/2010; con decorrenza 01.12.2010 di essere stato collocato a riposo;di aver ricoperto l’incarico di Capo di Gabinetto del Comune di Crotone dal 1/12/2010; con determinazione del 18.11.2010 l’Inpdap di Crotone conferiva al ricorrente la pensione a decorrere dall’1/12/2010; con determinazione del 3/7/2012 l’Inps gestione ex Inpdap disponeva l’annullamento e la sostituzione della precedente determinazione.

Avverso tale provvedimento insorgeva il ricorrente chiedendone l’annullamento previa sospensiva.

Si costituiva l’INPS chiedendo la reiezione del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 10 Gennaio 2013, previo avviso alle parti ex art. 60 c.p.a., la causa veniva trattenuta in decisione.

L’amministrazione resistente preliminarmente eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore della Corte dei Conti.

L’eccezione è fondata.

Nel caso di specie, trattandosi di pensione di dipendente pubblico, la controversie relative all’an ovvero al quantum del trattamento di pensione, sono di stretta competenza e giurisdizione della Corte dei Conti. La giurisdizione della Corte dei conti, infatti, si esercita nella materia delle pensioni dei dipendenti pubblici secondo il combinato disposto degli artt. 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214. La giurisdizione speciale si fonda non tanto sul carattere pubblico o privato del rapporto d’impiego, quanto sul rilievo che il trattamento pensionistico dei soggetti che si trovano nelle condizioni prima indicate continua a gravare, in tutto o in parte, sul bilancio pubblico se le amministrazioni pubbliche sono tenute a riversare le contribuzioni previste dalla legge.

La giurisdizione della Corte dei conti ora indicata non è venuta meno per effetto dell’art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che ha devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, fatta eccezione delle controversie specificamente indicate.

Deve essere dunque dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore della Corte dei Conti.

La pronuncia in rito giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, declina la propria giurisdizione in favore della Corte dei Conti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Massimo Luciano Calveri, Presidente

Concetta Anastasi, Consigliere

Emiliano Raganella, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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