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 L’osservanza del principio dell’anonimato nei concorsi pubblici impedendo il riconoscimento dei candidati partecipanti al concorso pubblico da parte delle commissioni esaminatrici chiamate a valutare gli elaborati costituenti prove d’esame, di fatto garantisce non solo la par condicio dei candidati stessi ma anche la trasparenza del concorso. Con la sua osservanza inoltre vengono garantiti gli scopi fondamentali perseguiti dalla Pubblica Amministrazione che sono la trasparenza e l’imparzialità del suo operato.

Infatti grazie all’anonimato i candidati sono posti tutti nella medesima condizione, senza privilegio alcuno, e con la garanzia di un equo trattamento nella valutazione degli elaborati da parte della commissione esaminatrice, Viene in tal modo assicurata e garantita la tutela del loro interesse legittimo ad una imparziale procedura concorsuale.

Nei concorsi pubblici, come è noto, l’anonimato si realizza mediante il principio della segretezza delle prove scritte in modo tale che la commissione esaminatrice, chiamata a correggere gli elaborati, non possa in alcun modo risalire alla paternità degli stessi.

Di recente con la sentenza 11.1.2013, n. 102, la Sezione V del Consiglio di Stato, è intervenuta sul tema dei concorsi pubblici e rispetto del principio dell’anonimato emanando il seguente principio:

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Ogni fase della procedura concorsuale deve essere espletata dalla Commissione esaminatrice e dall’Amministrazione in modo da garantirne la più completa e assoluta trasparenza, allo scopo di soddisfare l’interesse pubblico all’individuazione del candidato più meritevole.

Durante le fasi concorsuali, deve dunque essere garantito il rispetto del principio dell’anonimato, anche al fine di soddisfare il criterio generale di imparzialità che deve sottendere l’azione amministrativa, a salvaguardia della “par condicio” tra i partecipanti.

È regola generale che, al fine di garantire la trasparente e imparziale valutazione nelle procedure di concorso pubblico, la prova scritta non deve riportare la sottoscrizione dei candidati, né altri segni di riconoscimento idonei a rivelarne l’identità.

Sono considerati tali quegli elementi che assumono carattere anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, da cui si desume la volontà e l’intenzionalità di rendere riconoscibile l’elaborato.

Secondo l’orientamento consolidato di questo Consiglio di Stato, a cui si conforma anche questa decisione, ai fini della riconducibilità di segni presenti sui compiti ai relativi autori, deve escludersi che le commissioni giudicatrici possano legittimamente ispirarsi a concezioni rigorosamente formalistiche per le quali la semplice apposizione di un segno o la presenza di una cancellatura negli elaborati comporterebbe l’esclusione del candidato dal concorso.

Ed invero, nelle procedure concorsuali la regola dell’anonimato degli elaborati scritti, anche se essenziale, non può essere intesa in modo assoluto e tassativo tale da comportare l’invalidità delle prove ogni volta che sia solo ipotizzabile il riconoscimento dell’autore del compito.

Se infatti tutte le prove dovessero in tal caso venire annullate, sarebbe materialmente impossibile svolgere concorsi con esami scritti, giacché non si potrebbe mai escludere a priori la possibilità che un commissario riconosca la scrittura di un candidato, benché il relativo elaborato sia formalmente anonimo.

A partire da tali considerazioni si ritiene, pertanto, che la regola dell’anonimato deve essere intesa nel senso che non deve essere presente nell’elaborato alcun segno che sia “in astratto” ed “oggettivamente” suscettibile di riconoscibilità.

Questa Sezione ha avuto modo di evidenziare che “ciò che rileva non è tanto l’identificabilità dell’autore dell’elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l’astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione. Ciò ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, in tal caso a nulla rilevando che in concreto la commissione o singoli componenti di essa siano stati, o meno, in condizione di riconoscere effettivamente l’autore dell’elaborato scritto” (Con. Stato, Sez. V, del 26 marzo 2012, n. 1740).”.

Viene riportato di seguito il testo integrale della sentenza n. 102/2013 per chi avesse la curiosità di conoscere per intero i presupposti da cui è scaturita la suddetta decisione. (fonte giustizia-amministrativa.it):

N. 00102/2013REG.PROV.COLL.

N. 02938/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2938 del 2012, proposto da:
Vincenza Silvana Toscano, rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Colaci, con domicilio eletto presso Maria Giuseppina Lo Iudice in Roma, via Ennio Quirino Visconti, N. 55;

contro

Comune di Rizziconi, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Gaetano Vizzari e Giorgio Vizzari, con domicilio eletto presso Marida Leonardo in Roma, via Principessa Clotilde N. 2;

nei confronti di

Maria Grazia Papasidero, rappresentata e difesa dall’avv. Michele Salazar, con domicilio eletto presso Michele Salazar in Roma, piazza Oreste Tommasini N. 20;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA – SEZ. STACCATA DI REGGIO CALABRIA n. 00874/2011, resa tra le parti, concernente concorso per esami e titoli per l’assunzione di n. 2 istruttori direttivi amministrativi cat. d1 a tempo pieno ed indeterminato

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rizziconi e di Maria Grazia Papasidero;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 novembre 2012 il Cons. Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati Domenico Colaci, Rosario Infantino, su delega degli avv.ti Gaetano e Giorgio Vizzari, nonché Michele Salazar;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Comune di Rizziconi bandiva una procedura selettiva, per titoli ed esami, per la copertura di due posti (50% di riserva) a tempo pieno ed indeterminato, con profilo Istruttore direttivo amministrativo Cat. D1.

Il concorso prevedeva lo svolgimento da parte dei candidati di due prove scritte e di una prova orale.

Alla procedura concorsuale partecipavano la sig.ra Vincenza Silvana Toscano e la sig,ra Maria Grazia Papasidero che conseguivano, alla prima prova scritta espletata in data 2.12.2010, rispettivamente un punteggio di 27/30 e di 24/30; alla seconda prova scritta, di carattere pratico-attitudinale espletata in data 3.12.2010, rispettivamente la votazione di 23/30 e di 25/30.

A seguito, della prova orale espletata in data 23.12.2012, la sig.ra Vincenza Silvana Toscano si classificava al secondo posto con il punteggio complessivo di 57,60 e al primo posto si classificava la sig.ra Maria Grazia Papasidero con il punteggio di 59,40.

La graduatoria finale di merito, compilata con il verbale del 23.12.2010, veniva approvata con determinazione del segretario comunale n. 10 del 28.12.2010.

Con istanza acquisita al protocollo del Comune di Rizziconi con il n. 83 del 5.1.2011, la sig.ra Vincenza Silvana Toscano chiedeva copia degli atti della procedura e degli elaborati dei candidati collocatisi ai primi tre posti.

A seguito di esame di tale documentazione la sig.ra Vincenza Silvana Toscano, rilevate alcune presunte irregolarità, adiva il T.A.R. per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, per l’annullamento della determinazione del segretario comunale n. 10/2010 nonché di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto, precedente o consequenziale ed in particolare il verbale della Commissione esaminatrice n. 9 del 23.12.2010 con il quale era stata formulata la graduatoria finale ed i verbali nn. 2, 3, 4, 5, 6, e 7 concernenti l’espletamento e la correzione delle prove scritte dei candidati.

La ricorrente lamentava l’illegittimità dell’intera procedura, invocando l’esclusione della controinteressata e censurando l’esito del giudizio tecnico – discrezionale della Commissione valutatrice nella parte in cui non era stata collocata al primo posto della graduatoria finale.

Il T.A.R. per la Calabria con sentenza n. 874 del 23 novembre 2011, ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato.

Avverso tale pronuncia ha proposto appello la sig.ra Vincenza Silvana Toscano deducendo la presunta erroneità della sentenza appellata e il difetto assoluto di motivazione, reiterando, sostanzialmente, gli stessi motivi formulati in primo grado.

In particolare, con il primo motivo, l’appellante lamenta la violazione della regola dell’anonimato, di cui all’art. 14 del D.P.R. n. 487/1994, nella parte in cui la sentenza non avrebbe ritenuto gli elaborati, relativi alle due prove scritte della sig.ra Maria Grazia Papasidero, manifestatamene riconoscibili.

Con il secondo motivo l’appellante lamenta difetto di istruttoria, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, motivazione insufficiente, violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, violazione del principio di uguaglianza e contraddittorietà, atteso che la Commissione valutatrice avrebbe motivato i giudizi sulle prove scritte dei candidati col solo voto numerico.

Si è costituito in giudizio il Comune di Rizziconi che ha chiesto di rigettare l’appello proposto dalla sig.ra Vincenza Silvana Toscano eccependone la sua inammissibilità e comunque infondatezza.

Si è costituita la controinteressata sig. Maria Grazia Papasidero che ha chiesto il rigetto dell’appello perché infondato.

L’appello è infondato e va respinto

Con il primo motivo l’appellante lamenta la violazione dell’art. 14 del D.P.R. n. 487/1994 che impone la regola dell’anonimato degli elaborati scritti nelle procedure concorsuali, in quanto la controinteressata sig.ra Maria Grazia Papasidero, risultata vincitrice del concorso, avrebbe reso manifestatamene riconoscibili i propri elaborati.

In particolare, dall’esame degli atti prodotti in giudizio, è emerso che la sig.ra Papasidero nel redigere gli elaborati ha scritto la traccia sulla prima facciata dei fogli protocollo e, dopo aver lasciato completamente in bianco la successiva parte della stessa prima facciata, ha iniziato a svolgere il suo lavoro a partire dal secondo rigo della seconda facciata.

La stessa ha poi apposto sul margine alto di sinistra della prima facciata del foglio una cancellatura che, a parere dell’appellante, sembrerebbe nascondere il nome “Maria”, ossia il primo nome di battesimo della controinteressata.

La censura non è condivisibile.

Ogni fase della procedura concorsuale deve essere espletata dalla Commissione esaminatrice e dall’Amministrazione in modo da garantirne la più completa e assoluta trasparenza, allo scopo di soddisfare l’interesse pubblico all’individuazione del candidato più meritevole.

Durante le fasi concorsuali, deve dunque essere garantito il rispetto del principio dell’anonimato, anche al fine di soddisfare il criterio generale di imparzialità che deve sottendere l’azione amministrativa, a salvaguardia della “par condicio” tra i partecipanti.

È regola generale che, al fine di garantire la trasparente e imparziale valutazione nelle procedure di concorso pubblico, la prova scritta non deve riportare la sottoscrizione dei candidati, né altri segni di riconoscimento idonei a rivelarne l’identità.

Sono considerati tali quegli elementi che assumono carattere anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, da cui si desume la volontà e l’intenzionalità di rendere riconoscibile l’elaborato.

Secondo l’orientamento consolidato di questo Consiglio di Stato, a cui si conforma anche questa decisione, ai fini della riconducibilità di segni presenti sui compiti ai relativi autori, deve escludersi che le commissioni giudicatrici possano legittimamente ispirarsi a concezioni rigorosamente formalistiche per le quali la semplice apposizione di un segno o la presenza di una cancellatura negli elaborati comporterebbe l’esclusione del candidato dal concorso.

Ed invero, nelle procedure concorsuali la regola dell’anonimato degli elaborati scritti, anche se essenziale, non può essere intesa in modo assoluto e tassativo tale da comportare l’invalidità delle prove ogni volta che sia solo ipotizzabile il riconoscimento dell’autore del compito.

Se infatti tutte le prove dovessero in tal caso venire annullate, sarebbe materialmente impossibile svolgere concorsi con esami scritti, giacché non si potrebbe mai escludere a priori la possibilità che un commissario riconosca la scrittura di un candidato, benché il relativo elaborato sia formalmente anonimo.

A partire da tali considerazioni si ritiene, pertanto, che la regola dell’anonimato deve essere intesa nel senso che non deve essere presente nell’elaborato alcun segno che sia “in astratto” ed “oggettivamente” suscettibile di riconoscibilità.

Questa Sezione ha avuto modo di evidenziare che “ciò che rileva non è tanto l’identificabilità dell’autore dell’elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l’astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione. Ciò ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, in tal caso a nulla rilevando che in concreto la commissione o singoli componenti di essa siano stati, o meno, in condizione di riconoscere effettivamente l’autore dell’elaborato scritto” (Con. Stato, Sez. V, del 26 marzo 2012, n. 1740).

Nel caso di specie, i giudici di primo grado hanno correttamente ritenuto che la stesura dello scritto a partire dal secondo rigo della facciata non è una anomalia tale da poter mettere la Commissione o un suo componente in condizione di riconoscerne l’autore. Tale modalità, peraltro, è del tutto consueta e assai frequente.

Seppur meno frequente, anche la scelta, da parte della candidata Papasidero, di lasciare in bianco la facciata su cui è stata scritta la traccia, per iniziare la stesura dell’elaborato dalla seconda facciata, non può essere considerata una anomalia sufficiente a comprovare in modo inequivoco l’intenzione della candidata di rendere conoscibile il proprio elaborato alla Commissione.

Con il secondo motivo l’appellante lamenta la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 degli artt. 24 e 113 della Costituzione, atteso che la Commissione valutatrice ha motivato i giudizi sulle prove scritte dei candidati col solo voto numerico.

Anche tale censura non è condivisibile.

Va premesso che nella fattispecie in esame la Commissione ha fatto puntuale applicazione dei criteri di valutazione indicati nel bando, fermo restando che per prevalente giurisprudenza, nei concorsi a posti di pubblico impiego, la Commissione esaminatrice deve stabilire preventivamente ed in astratto i criteri di massima solo in relazione alla valutazione dei titoli e non anche per la valutazione delle prove scritte o pratiche, che è rimessa alla sua discrezionalità tecnica (C.d.S., Sez. IV, 24.7.2003, n. 4238; Sez. V, 11.5.2009, n. 2880).

Circa l’onere di motivazione delle valutazioni effettuate di un esame o delle prove di un concorso pubblico, si osserva che esso è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest’ultimo come formula sintetica, ma eloquente, che esterna la valutazione tecnica compiuta dalla Commissione esaminatrice.

In tali sensi si è anche espressa la prevalente giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (ex multis : C.d.S., Sez. VI, 10.12.2010, n. 8694).

Se l’onere di motivazione della valutazione delle prove scritte è sufficientemente adempiuto con il solo punteggio numerico, un obbligo di motivazione integrativa può invece sussistere solo laddove la valutazione tecnica investa giudizi legati all’espressione di nozioni di particolare complessità, nei quali l’aderenza ai criteri preventivamente costituiti, la correttezza delle soluzioni e la coerenza nell’esposizione concettuale, si rilevi determinante nella scelta sulla reciproca prevalenza dei candidati nel senso della loro idoneità a ricoprire posizioni lavorative di significativa importanza per l’Amministrazione.

Il voto numerico attribuito dalla competente commissione alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame esprime e sintetizza, infatti, il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa e la sindacabilità di tali giudizi, per tale loro natura, è da considerare potenzialmente possibile solo in caso di manifesta illogicità od erroneità (C.d.S., Sez. I, par. 15.5.2010, n. 5002/09).

Attesa la infondatezza nel merito dell’appello, si prescinde dall’esame delle eccezioni di inammissibilità e di merito proposte dal Comune di Rizzigoni e dalla controinteressata signora Maria Grazia Papasidero, per sopravvenuta carenza di interesse.

La natura e la materia del contendere, giustificano la compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese del presente grado di giudizio compensate tra le parti .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)”

 

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