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Rendita di passaggio per silicosi o asbestosi

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Rendita di passaggio per silicosi o asbestosi

Il lavoratore che ha contratto la silicosi o l’asbestosi con un grado di inabilità non superiore all’80% ed ha abbandonato la lavorazione nociva per evitare l’aggravamento della malattia, può chiedere all’Inail l’assegnazione di una rendita, detta «di passaggio», della durata di un anno.

 Infatti l’art. 150 del D.P.R. n. 1124/1965 a tal proposito prevede quanto segue: “Quando l’assicurato abbandoni, per ragioni profilattiche, la lavorazione cui attendeva e nella quale ha contratto la malattia, perchè riscontrato affetto da conseguenze dirette di silicosi o di asbestosi con inabilità, permanente di qualunque grado, purchè non superiore all’ottanta per cento, l’istituto assicuratore corrisponde, per il periodo di un anno ed indipendentemente dalle prestazioni o dalle indennità che possano spettare per l’accertata riduzione dell’attitudine al lavoro e per le condizioni di famiglia, una rendita di passaggio. Nel caso in cui l’assicurato si occupi in lavorazioni diverse da quelle di cui all’art. 140, tale rendita è pari ai due terzi della differenza in meno tra la retribuzione giornaliera, determinata ai sensi dell’art. 116, comma secondo, percepita nei trenta giorni precedenti l’abbandono della, lavorazione morbigena e quella determinata allo stesso modo, percepita per la nuova occupazione. Nel caso in cui l’assicurato rimanga temporaneamente disoccupato, la rendita medesima è pari ai due terzi della retribuzione giornaliera, determinata ai sensi del precedente comma, percepita negli ultimi trenta giorni di occupazione nella lavorazione morbigena ed indipendentemente dalla relativa indennità di disoccupazione. Qualora l’assicurato si rioccupi entro l’anno, si applica il trattamento previsto nel secondo comma. La rendita di passaggio può essere concessa una seconda volta, entro il termine massimo di dieci anni dalla sua cessazione, e nei limiti di durata e di misura fissati dai precedenti commi, quando anche la successiva lavorazione, non compresa fra quelle di cui all’articolo 140, risulti dannosa all’assicurato, influendo sull’ulteriore corso della malattia. La rendita di passaggio è in ogni caso ridotta in misura tale che sommata con le indennità spettanti per la riduzione della capacità lavorativa e rispettivamente con la retribuzione relativa alla nuova occupazione o con l’indennità di disoccupazione, non superi la retribuzione percepita nella lavorazione nella quale l’assicurato ha contratto la malattia. La rendita decorre dalla data dell’effettivo abbandono del lavoro. Qualora il lavoratore venga sottoposto ad accertamenti o cure per i quali fruisca del relativo assegno giornaliero, la rendita di passaggio decorre dal giorno successivo alla data di cessazione dell’assegno medesimo“.

Tale rendita decorre dalla data di abbandono effettivo della lavorazione e può essere erogata anche una seconda volta entro il termine massimo di 10 anni dalla cessazione della prima, semprechè la nuova lavorazione risulti comunque dannosa per la malattia accertata.

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