Erogazione integrativa per grandi invalidi
L’Inail, alla fine di ogni anno, corrisponde una prestazione economica integrativa come segue:
-
agli invalidi con grado di inabilità compreso tra l’80% e il 100% valutata in base alle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965;
agli invalidi con grado di menomazione dell’integrità psicofisica tra il 60% ed il 100% con riferimento alle tabelle di cui al D.M. 25 luglio 2000 per gli eventi dal 1º gennaio 2007;
-
ai titolari di assegno per assistenza personale continuativa.
Questa integrazione viene corrisposta se gli invalidi non superano un tetto di reddito stabilito annualmente. Indipendentemente dal reddito, per i figli di età non superiore ai 12 anni, viene erogata una somma rivalutata annualmente.