Assegno per assistenza personale continuativa
Il lavoratore assicurato può chiedere all’Inail un assegno mensile, rivalutato annualmente, da utilizzare per l’assistenza personale continuativa necessaria ai fini dell’espletamento dei normali atti di vita quotidiana, nel caso in cui gli sia stato riconosciuto un grado di inabilità del 100% e una delle menomazioni elencate nella Tabella 3 allegata al D.P.R. n. 1124/1965.
Si evidenzia che si distinguono due tipi di invalidità e cioè l’invalidità permanente e l’invalidità parziale, e quindi:
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l’invalidità permanente si verifica quando la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, tolga complessivamente e per tutta la vita l’attitudine al lavoro;
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l’invalidità parziale si verifica quando la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale diminuisca in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita, l’attitudine al lavoro.
Occorre precisare inoltre che tale assegno non è cumulabile con altri assegni di accompagnamento riconosciuti al lavoratore a qualsiasi titolo.
I requisiti richiesti dalla legge per accedere a tale tipo di prestazioni sono:
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inabilità permanente assoluta del 100% valutata in base alle tabelle allegate al T.U. 1124/65;
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necessità di assistenza personale continuativa a causa di una delle seguenti condizioni patologiche riportate in apposita tabella allegata al T.U. 1124/65 e cioè:
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riduzione dell’acutezza visiva, tale da permettere soltanto il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino (cm. 30) o più grave;
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perdita di nove dita delle mani, compresi i due pollici;
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lesioni del sistema nervoso centrale che hanno prodotto paralisi totale flaccida dei due arti inferiori;
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amputazione bilaterale degli arti inferiori: a) di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l’altro all’altezza del collo del piede o al di sopra; b) all’altezza del collo del piede o al di sopra, quando sia impossibile l’applicazione di protesi;
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perdita di una mano e di ambedue i piedi, anche se sia possibile l’applicazione di protesi.
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perdita di un arto superiore e di un arto inferiore: a) sopra il terzo inferiore, rispettivamente, del braccio e della coscia; b) sopra il terzo inferiore, rispettivamente, dell’avambraccio e della coscia;
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alterazione delle facoltà mentali che apportano gravi e profondi perturbamenti alla vita organica e sociale;
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malattie o infermità che rendono necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.
Tale assegno verrà corrisposto al lavoratore per tutto il tempo in cui si renda necessaria l’assistenza personale continuativa.