Indennità giornaliera per inabilità temporanea
A decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale e fino a quando dura l’inabilità assoluta, che impedisca totalmente e di fatto all’infortunato di svolgere le sue mansioni, è corrisposta al lavoratore medesimo una indennità giornaliera nelle seguenti misure (art. 68, D.P.R. n. 1124/1965):
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del 60% della retribuzione giornaliera, dal 4º al 90º giorno successivi all’infortunio;
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del 75% della retribuzione giornaliera, dal 91º giorno fino a guarigione. Il giorno in cui avviene l’infortunio non è compreso fra quelli da computare per la determinazione della durata delle conseguenze dell’infortunio stesso (art. 71, D.P.R. n. 1124/1965).
Per i periodi di ricovero in istituti di cura, l’indennità potrà essere ridotta di 1/3, qualora l’assicurato non abbia familiari a carico (art. 72, D.P.R. n. 1124/1965).
Inoltre per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea, l’Inail dovrà fare riferimento alla retribuzione media giornaliera risultante dalla denuncia di infortunio, determinata come segue (artt. 116 e 117, D.P.R. n. 1124/1965):
– determinazione della retribuzione media oraria, ottenuta rapportando il totale, percepito nei 15 gg. precedenti l’infortunio, al numero delle ore retribuite;
– determinazione della retribuzione media giornaliera, moltiplicando quella oraria per l’ammontare delle ore di lavoro settimanali e dividendo il prodotto per 6 giornate;
– in caso di retribuzione fissa mensile, la determinazione della retribuzione media giornaliera si otterrà dividendo l’importo globale mensile per 25 (300 giornate lavorative annue rapportate a 12 mesi = 25), considerando che tale criterio è comunque applicabile anche nel caso in cui la retribuzione mensile sia suscettibile di variazioni rispetto al numero delle ore effettivamente lavorate o indennizzabili.
Qualora siano previste retribuzioni convenzionali, le indennità verranno determinate sulla base di tali importi (art. 118, D.P.R. n. 1124/1965).
Inoltre nel calcolo della retribuzione media giornaliera, dovranno essere comprese altresì le quote di ferie, festività e mensilità aggiuntive, sempre rapportate alle 300 giornate lavorative annue.
Il versamento della suddetta indennità avviene, posticipatamente, per tutti i giorni cadenti nel periodo di infortunio, ivi compresi i giorni festivi.
Il datore di lavoro non è tenuto ad anticipare l’indennità per conto dell’Inail tranne il caso in cui vi sia richiesta diretta dall’Istituto (art. 70, D.P.R. n. 1124/1965). In tal caso, ovviamente, l’indennità sarà in seguito rimborsata al datore di lavoro dall’Inail
Nella circostanza in cui il datore di lavoro decidesse di anticipare l’indennità ai propri lavoratori dipendenti, è tenuto a comunicarlo all’Inail mediante il Mod. 178 Prest., ivi indicando altresì le modalità di pagamento delle indennità di inabilità temporanea anticipate al lavoratore.
Si evidenzia che l’indennità economica erogata dall’Inail, non è cumulabile con le seguenti prestazioni Inps:
– per indennità economica di malattia,
– per indennità economica di maternità,
– per indennità economica sanatoriale,
– per cassa integrazione guadagni.
E’ invece cumulabile con:
– l’assegno per congedo matrimoniale (che deve però essere corrisposto in misura pari alla differenza tra la retribuzione spettante nello stesso periodo e l’indennità Inail).
In caso che l’infortunio colpisca lavoratori parasubordinati, l’Inail sarà tenuto a liquidare l’ammontare dell’indennità per inabilità temporanea assoluta, in base alla retribuzione effettiva secondo la disciplina generale e non in base al massimale di rendita.