Infortunio
Tutti i lavoratori dipendenti devono essere assicurati dal proprio datore di lavoro contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, presso l’Inail. Tale obbligo dall’anno 2000 ha coinvolto anche i collaboratori coordinati e continuativi, i dirigenti e gli sportivi professionisti.
La normativa che regola tale materia è contenuta nel “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, ossia il D.P.R. n. 1124/1965.
A norma dell’art. 2 del D.P.R. n. 1124/1965 cit., per infortunio sul lavoro si intende l’evento traumatico, dovuto a causa violenta, capitato al lavoratore durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, da cui derivino morte o inabilità , permanente o temporanea (superiore a tre giorni).
Vengono considerati “infortuni sul lavoro” anche gli eventi verificatisi “in itinere“, cioè durante il normale percorso che il lavoratore effettua:
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per andare dall’abitazione al luogo di lavoro e viceversa;
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per andare da un luogo di lavoro all’altro (se il lavoratore ha più rapporti di lavoro);
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per andare e tornare dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti (qualora non esista il servizio di mensa aziendale).
Da quanto sopra si deduce che gli elementi che caratterizzano l’infortunio sul lavoro sono:
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l’evento traumatico dovuto a causa violenta;
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il verificarsi di tale evento traumatico in occasione di prestazione lavorativa;
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la determinazione dell’inabilità temporanea o permanente del lavoratore.
Per quanto riguarda la causa violenta, giova osservare che, in base all’orientamento della giurisprudenza della suprema corte, un evento, per essere definito violento, dovrà essere in grado di ledere “l’organismo attraverso un’azione individuale e concentrata nel tempo, non essendo indispensabile la straordinarietà o l’imprevedibilità della lesione, ma la necessità che essa operi ab extrinseco“.
Naturalmente è fondamentale che sussista il c.d. nesso di causalità tra l’evento traumatico e lo svolgimento da parte del lavoratore delle mansioni cui è assegnato e quindi per il riconoscimento della causa di servizio, l’evento lesivo deve necessariamente essere collegato all’ambiente di lavoro.
Qualora il datore di lavoro non versi regolarmente i premi assicurativi a suo carico, i lavoratori assicurati che subiscano un infortunio sul lavoro o contraggano una malattia professionale sono in ogni caso tutelati dall’Inail, che garantisce loro le prestazioni economiche, sanitarie ed integrative, vige cioè il principio della automaticità delle prestazioni.
Si parla invece di “rischio elettivo“, quale limite all’indennizzabilità degli infortuni sul lavoro, per intendere il comportamento abnorme, volontario ed arbitrario del lavoratore, tale da condurlo ad affrontare rischi diversi da quelli inerenti alla ordinaria attività lavorativa, che determinano una causa interruttiva di ogni nesso fra lavoro, rischio ed evento tipici dell’infortunio.
Il rischio elettivo inoltre sussiste qualora si verifichino i seguenti elementi simultaneamente – vi deve essere non solo un atto volontario (in contrapposizione agli atti automatici del lavoro, spesso fonte di infortuni), ma altresì arbitrario, nel senso di illogico ed estraneo alle finalità produttive;
– il comportamento del lavoratore sia motivato da impulsi meramente personali, quali non possono qualificarsi le iniziative, pur incongrue ed anche contrarie alle direttive del datore di lavoro, ma motivate da finalità produttive;
– il lavoratore affronti un rischio diverso da quello cui sarebbe assoggettato, sicchè l’evento non abbia alcun nesso di derivazione con lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Restano ovviamente esclusi dalla disciplina degli infortuni sul lavoro quelli direttamente cagionati dall’abuso da parte del lavoratore di alcolici, psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni.