A norma dell’art. 52 del D.P.R. n. 1124/1965 il lavoratore “è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro. Quando l’assicurato abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia fatto la denuncia ai termini dell’articolo successivo, non è corrisposta l’indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio. La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall’assicurato al datore di lavoro entro il termine di giorni quindici dalla manifestazione di essa sotto pena di decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo antecedente la denuncia“.
Inoltre, a norma dell’art. 92, D.P.R. n. 1124/1965 cit., il datore di lavoro è tenuto a prestare i primi soccorsi al lavoratore in caso di infortunio e ad accompagnarlo altresì presso il più vicino ambulatorio affinchè sia sottoposto a visita medica, rimanendo a suo carico le relative spese.
Il medico sarà tenuto a sua volta a rilasciare al lavoratore un certificato contenente la diagnosi, circa le conseguenze provocate dall’infortunio e la prognosi.
Se l’infortunio viene dichiarato dal medico non guaribile entro 3 gg., il datore di lavoro (ivi compreso quello agricolo) dovrà, entro 2 gg. dalla data di ricezione del primo certificato medico, denunciare (a mezzo dell’apposito modulo) l’evento sia alla sede circoscrizionale dell’Inail, sia all’Autorità di pubblica sicurezza del Comune dove si è verificato l’infortunio.
Nel caso in cui l’infortunio causi la morte del lavoratore, la denuncia di cui sopra dovrà essere presentata dal datore di lavoro entro 24 ore, con telegramma, fax oppure on line, sia all’Inail che all’Autorità di pubblica sicurezza. In tal caso il datore di lavoro è esonerato dall’obbligo di inviare il certificato medico, tranne che non sia proprio l’Inail a farne espressa richiesta
Gli infortuni, compresi gli eventi fino a 3 gg. e tutte le ricadute degli infortuni, devono essere annotati sul registro infortuni tenuti presso l’Inail, anche nel caso in cui l’assenza dal lavoro sia di un solo giorno, escluso quello dell’evento.
III.c) Trattamento economico dell’infortunio
In caso di infortunio, l’Inail assicura ai lavoratori le seguenti prestazioni:
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un‘indennità giornaliera per inabilità temporanea;
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un’indennità per danno permanente dell’integrità psicofisica del lavoratore (c.d. «danno biologico»);
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un assegno per l’assistenza personale continuativa;
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una rendita ai superstiti ed un assegno una tantum in caso di morte;
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cure mediche e chirurgiche ed accertamenti clinici;
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fornitura di apparecchi di protesi.
III.d) Indennità a carico del datore di lavoro
A norma dell’art. 73 del D.P.R. n. 1124/1965 cit., il “datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore infortunato l’intera retribuzione pe la giornata nella quale è avvenuto l’infortunio e il sessanta per cento della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste da norme legislative e regolamentari, nonchè da contratti collettivi o individuali di lavoro, per i giorni successivi fino a quando sussiste la carenza dell’assicurazione. L’obbligo suddetto sussiste anche nei casi in cui la guarigione avvenga entro il periodo di carenza. L’obbligo suddetto compete, altresì, per le giornate Festive e per i casi di malattia professionale nell’industria, nonchè per i casi di infortunio e di malattia professionale nell’agricoltura. La conseguente erogazione è commisurata sulla base del salario medio giornaliero percepito dal lavoratore negli ultimi quindici giorni precedenti l’evento“.