Indennità di malattia a carico dell’Inps
Hanno diritto all’indennità giornaliera di malattia a carico dell’Inps i lavoratori occupati nei seguenti settori:
industria e artigianato:
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operai e categorie assimilate, inclusi i lavoratori a domicilio ed esclusi gli impiegati, quadri e dirigenti, per i quali l’indennità è a carico del datore di lavoro;
commercio:
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operai e categorie assimilate, impiegati (compresi i quadri), impiegati dipendenti da proprietari di stabili, portieri, viaggiatori, piazzisti, rappresentanti, dipendenti da partiti politici e organizzazioni sindacali e dirigenti;
credito, assicurazione, servizi tributari appaltati:
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salariati;
agricoltura:
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operai agricoli a tempo indeterminato salariati fissi, braccianti fissi o obbligati, operai agricoli a tempo determinato, salariati fissi (con contratto di durata inferiore ad un anno), braccianti avventizi ed assimilati, compartecipanti e piccoli coloni, impiegati e dirigenti.
Spetta altresì a:
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soci di società ed enti cooperativi, qualora prestino la loro attività per conto delle società stesse;
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lavoratori sospesi, appartenenti ai settori sopra elencati, a condizione che lo stato di malattia si verifichi entro 60 gg. dalla sospensione del rapporto di lavoro, ivi compresi anche i casi in cui sia sospesa l’attività aziendale per eventi meteorologici o temporanee crisi di mercato;
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lavoratori che fruiscono di permessi non retribuiti di durata non superiore a 7 gg.;
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lavoratori assunti con contratto di inserimento, appartenenti alle categorie dei predetti settori;
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lavoratori dipendenti dall’appaltatore, considerando la categoria e la qualifica professionale di appartenenza (Inps, circ. 13 marzo 2006, n. 41);
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apprendisti;
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lavoratori distaccati, che restano dipendenti dell’azienda di origine;
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lavoratori dello spettacolo;
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lavoratori extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
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lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto