In caso di malattia, come è noto, il lavoratore è tenuto a darne tempestiva comunicazione (entro il primo giorno di assenza) al datore di lavoro al fine di consentire l’accertamento sanitario ed in ottemperanza altresì di quanto previsto dalla legge, dalla contrattazione collettiva applicabile in concreto al rapporto di lavoro e dai regolamenti aziendali. Il lavoratore è obbligato anche a documentare il suo stato di malattia mediante la certificazione rilasciata dal suo medico curante. In caso contrario, cioè quando i giorni di malattia non siano comprovati da idonea certificazione medica, si avranno per il lavoratore indampiente delle conseguenze rilevanti sia sotto il profilo retributivo (mancata percezione della indennità di malattia) che disciplinare (la sua assenza viene considerata ingiustificata).
La certificazione compilata dal medico curante deve contenere il nominativo del lavoratore, la diagnosi, la prognosi, la data di rilascio, l’intestazione e la firma del medico, l’indirizzo o il recapito temporaneo del lavoratore durante la malattia. Tale certificazione viene trasmessa, alla luce delle recenti riforme, dirattemente dal medico curante all’Inps per via telematica (ad eccezione del personale in regime di diritto pubblico come ad esempio magistrati, avvocati dello Stato, professori universitari, personale appartenente alle forze armate e alle forze di polizia, corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale delle carriere diplomatica e prefettizia etc.).
Ovviamente sono validi anche i certificati rilasciati da medici diversi da quelli di fiducia, come ad esempio quelli degli ospedali o delle strutture di pronto soccorso al momento delle dimissioni del lavoratore, contente una prognosi anche successiva al ricovero o alla dimissione dal pronto soccorso, a condizione che contengano tutte le informazioni richieste dalla normativa in materia, necessarie a dimostrare l’incapacità al lavoro del lavoratore. Giova evidenziare che sono equiparate a giorni di ricovero ospedaliero, anche le prestazioni mediche effettuate in regime di day hospital.
Come sopra detto, alla luce delle recenti modifiche legislative, il certificato medico attestante la malattia viene trasmesso per via telematica all’Inps direttamente dal medico curante per cui il lavoratore non è più tenuto ad effettuare l’invio del suddetto certificato all’Istituto previdenziale.
Tuttavia, qualora il medico curante sia temporaneamente impossibilitato ad inviare telematicamente all’Inps il certificato di malattia, il lavoratore sarà obbligato ad inviare il certificato medico cartaceo all’Inps e al datore di lavoro, con le consuete modalità, ossia mediante raccomandata a.r. da inviarsi entro 2 giorni dal rilascio,
Dopo la fase di certificazione e comunicazione, l’accertamento sanitario prevede altresì delle visite mediche di controllo.