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Rassegna della Cassazione Sezione Lavoro

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Rassegna della Cassazione Sezione Lavoro

Contratto a tempo determinato e impugnazione del termine

Lavoro subordinato – Contratto di lavoro a tempo determinato – Nullità della clausola di apposizione del termine – Decorso del tempo tra scadenza del termine e impugnazione giudiziale – Mutuo consenso – Chiara e certa volontà delle parti – Onere della prova in capo a chi eccepisce la risoluzione per mutuo consenso (Cass., Sez. Lav., 28 novembre 2011, n. 25038 – Pres. Di Cerbo; Rel. Manna; P.M. Fresa).

Per aversi tacito mutuo consenso inteso a risolvere o comunque a non proseguire il rapporto di lavoro non basta il mero decorso del tempo fra la scadenza del termine illegittimamente apposto e la relativa impugnazione giudiziale ma è necessario il concorso di ulteriori e significative circostanze tali da far desumere in maniera chiara e certa la comune volontà delle parti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo, circostanze della cui allegazione e prova è gravato il datore di lavoro, ovvero la parte che eccepisce un tacito mutuo consenso“.

Tfr e fondo di garanzia Inps

Lavoro subordinato – Indennità di fine rapporto di lavoro – Insolvenza del datore di lavoro – Fondo di garanzia gestito dall’Inps – Cessione del credito – Rilevanza ostativa all’intervento del fondo – Esclusione – Responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, Dlgs n. 276/2003 – Fattispecie (Cass., Sez. Lav., 1° dicembre 2011, n. 25685 – Pres. Stile; Rel. Bandini)

La funzione previdenziale dell’intervento del Fondo di garanzia dell’Inps, di cui all’art. 2 del Dlgs n. 297/1982, non osta all’intervento del Fondo a favore del cessionario a titolo oneroso del credito relativo al trattamento di fine rapporto spettante al lavoratore, in quanto l’intervento è previsto in favore degli «aventi diritto» e, con tale termine, che non può che essere inteso nel medesimo significato attribuito all’identica espressione contenuta nell’art. 2122 c.c., si fa riferimento agli aventi causa in genere dal lavoratore, a prescindere dal titolo, universale o particolare, della successione nel diritto (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la società committente che aveva effettuato i pagamenti dei crediti di lavoro per effetto della responsabilità solidale con l’appaltatore di cui all’art. 29, comma 2, Dlgs n. 276/2003, sia da ricomprendere nell’ambito degli «aventi diritto» che possono accedere alle prestazioni del Fondo di garanzia)“.

Indennità di mobilità: natura previdenziale e termini di decadenza

Indennità di mobilità (art. 7 legge n. 223/1991) – Natura di prestazione previdenziale – Termine di decadenza per l’esercizio dell’azione (art. 47 Dpr n. 639/1970) – Applicabilità (Cass., sez. lav., 20 dicembre 2011, n. 27674 Rel. Filabozzi)

Alla prestazione di indennità di mobilità, stante la natura previdenziale, e la sua riconducibilità al novero delle prestazioni di cui all’art. 24 della legge n. 88/1989, si applica il termine di decadenza di un anno per la proposizione dell’azione giudiziaria previsto dal Dl n. 384/1992, conv. in legge n. 438/1992, che ha modificato l’art. 47 del Dpr n. 639/1970, secondo le decorrenze ivi previste“.

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