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Reintegrazione del lavoratore e risarcimento

 Stabilisce l’art. 18 St. Lav., che in caso di licenziamento dichiarato con sentenza inefficace o invalido, il datore di lavoro, oltre alla reintegra nel posto di lavoro, è obbligato a versare al lavoratore “un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione“, inoltre tale risarcimento “non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto“.

In base a tali statuizioni quindi il datore di lavoro che licenzia illegittimamente un dipendente dovrà:

  • corrispondere al lavoratore tutte le retribuzioni dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione,

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  • versare altresì al lavoratore una indennità risarcitoria pari ad almeno 5 mensilità di retribuzione.

Giova evidenziare che mentre quest’ultima non può essere ridotta, il risarcimento consistente nel versamento di tutte le retribuzioni dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione può, in alcuni casi, essere ridotto.

Tale riduzione è possibile quando:

  1. il lavoratore illegittimamente licenziato – nel corso del giudizio – ha trovato una nuova occupazione per la quale ha percepito la relativa retribuzione (c.d. aliunde perceptum),

  2. il lavoratore non si sia impegnato abbastanza a trovare una nuova occupazione (c.d. aliunde percipiendum).

Aliunde perceptum

Per la riduzione dell’importo del risarcimento (pari a tutte le retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione) il datore di lavoro dovrà dimostrare che il dipendente – durante il periodo di interruzione del rapporto – ha trovato una nuova occupazione per la quale ha percepito i relativi redditi da lavoro subordinato (o autonomo). Per raggiungere tale prova, il datore di lavoro dovrà chiedere al giudice:

  • di ordinare al dipendente di esibire le dichiarazioni dei redditi;

  • di assumere informazioni presso il enti previdenziali (ex art. 213 c.p.c.)

Naturalmente tale richiesta di esibizione e/o acquisizione dovrà essere specifica come specifico dovrà essere la motivazione per cui tali documenti risultino indispensabili ai fini del decidere. In caso contrario l’istanza del datore di lavoro potrebbe essere dichiarata inammissibile perchè avente natura “esplorativa”.

Anche la indennità di disoccuazione può secondo un indirizzo giurisprudenziale essere detrtratta dal risarcimento, mentre secondo altra giurisprudenza tale indennità non può essere detratta.

Aliunde percipiendum

Il lavoratore, dopo (l’illegittimo) licenziamento è tenuto ad attivarsi per trovare una nuova occupazione, poichè – come stabilito dall’art. 1227, 2° co., c.c., il risarcimento è escluso per i danni che si potevano evitare con l’ordinaria diligenza.

Quindi, laddove venga dimostrata l’inerzia del lavoratore nel cercare una nuova occupazione nelle more del giudizio, il datore di lavoro potrà richiedere la riduzione della indennità risarcitoria prevista dall’art. 18 St. Lav.. In conclusione, dunque, sotto tale aspetto il datore di lavoro dovrà tenere conto dei seguenti elementi: la qualifica professionale del lavoratore, il tempo trascorso tra il licenziamento e la domanda di reteingrazione, andamento del mercato del lavoro.

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