Informativa ex lege n. 28/2010 sulla mediazione
Il D.Lgs. n. 28/2010 ha introdotto l’obbligo di informativa al cliente in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili.
In particolare l’art. 4, comma 3 del D.Lgs. n. 28/2010 cit., stabilisce testualmente quanto segue: “all’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto a informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimentodel procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’informazione deve essere fornita chiaramente per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l’avvocato e l’assistito è annullabile. Il documento che contiene l’informazione è sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio.
Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non
provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione“.
Io sottoscritto [completare] dichiaro di essere stato informato dall’Avv. [completare], in ossequio a quanto previsto dall’art. 4, 3° comma del D.Lgs. n. 28/2010:
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della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia insorta tra me e [completare con l’indicazione della controparte] in relazione a completare con l’indicazione dell’oggetto della lite); nonché dell’obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 (ovvero, per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal D.Lgs. n. 179/2007 o dall’art. 128-bis del D.Lgs. 385/1993 e succ. mod.), in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nel caso che la controversia sopra descritta sia relativa a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità , contratti assicurativi, bancari e finanziari.
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dell’applicabilità dell’art. 5, 1° co., del D.Lgs. n. 28/2010, concernente l’obbligatorietà del procedimento di mediazione a pena di improcedibilità del giudizio, soltanto a partire dal 5 marzo 2011, come disposto dall’art. 21, comma 1°, del medesimo D.Lgs.n. 28/2010;
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della possibilità , qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento;
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dei benefici fiscali connessi all’utilizzo della procedura, ed in particolare:
a) della possibilità di giovarsi di un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta all’Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che [completare] :
b) tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;
c) che il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.
[completare con luogo e data,]
[completare con la sottoscrizione dell’assistito]
[completare con la sottoscrizione dell’Avvocato]