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Rassegna massime Cass. Sez. Lav. gennaio 2012

gli-ermellini

Cass. Sez. Lav. Ordin. Interl. n. 1109 del 26/01/2012

LAVORO PUBBLICO – DIRIGENZA REGIONALE – REGIONE SICILIA – CONCORSI PER DIRIGENTE TECNICO BANDITI PRIMA DELLA LEGGE REG. N. 10 DEL 2000 – INQUADRAMENTO DEI VINCITORI(Presidente G. Vidiri – Estensore G. Bandini)

La Sezione Lavoro ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione di massima di particolare importanza relativa all’inquadramento dei vincitori dei concorsi per dirigente tecnico, banditi dalla Regione Sicilia prima della riorganizzazione del personale di cui alla legge reg. del 15 maggio 2000, n. 10, trattandosi di stabilire se tale inquadramento debba avvenire nella categoria D, non dirigenziale, ovvero nella terza fascia dirigenziale, transitoriamente istituita”.

Cass. Sez. Un. Civ. n. 5572 del 6 aprile 2012

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) – PRESCRIZIONE – DELLE PRESTAZIONI – SOSPENSIONE DEL TERMINE (Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria – Relatore G. Amoroso)

Le Sezioni Unite Civili hanno stabilito, con specifico riguardo all’indennità di maternità, ma componendo un contrasto di portata generale, che la prescrizione delle prestazioni assistenziali e previdenziali è sospesa, oltre che durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta all’istituto ex art. 7 della legge n. 533 del 1973, anche durante il tempo di formazione del silenzio rigetto sul ricorso amministrativo condizionante la procedibilità della domanda giudiziale ex art. 443 cod. proc. civ., vigendo una regola di settore, conforme ai principi costituzionali di equità del processo ed effettività della tutela giurisdizionale, per cui la prescrizione non corre durante il tempo di attesa incolpevole dell’assicurato”.

Cass. Sez. Lav. n. 6671 del 3 maggio 2012

COMUNITA’ EUROPEA – SGRAVI CONTRIBUTIVI – AIUTI DI STATO INCOMPATIBILI – RECUPERO – PRESCRIZIONE – ESENZIONE “DE MINIMIS” (Presidente G. Vidiri, Relatore G. Bandini)

 “In tema di sgravi contributivi integranti aiuti di Stato incompatibili col mercato comune (nella specie, sgravi per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro, giudicati illegali dalla Commissione europea), la Sezione Lavoro ha statuito che: a) per il recupero vale il termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ., decorrente dalla notifica alla Repubblica Italiana della decisione comunitaria di recupero; b) spetta all’impresa beneficiaria, che voglia evitare il recupero, provare che lo sgravio si è mantenuto nel triennio sotto la soglia degli aiuti d’importanza minore (de minimis)“.

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