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Pensione di vecchiaia ai lavoratori discontinui:

Le Sezione Lavoro della Corte Suprema in tema di pensione di vecchiaia ai lavoratori discontinui, lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari ha reso il seguente principio di diritto con la  Sentenza n. 3044 del 28 febbraio 2012 (Sezione Lavoro, Presidente F. Miani Canevari, Relatore R. Mancino):

In tema di diritto alla pensione di vecchiaia, la deroga stabilita dall’art. 2, comma 3, lettera b), del d.lgs. n. 503 del 1992 a favore dei lavoratori subordinati che, in possesso di un’anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, siano stati occupati, per almeno dieci anni, per periodi inferiori all’intero anno solare (“di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare”) non è suscettibile diapplicazione analogica, né di interpretazione estensiva, e, pertanto, non opera a favore dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che, a parità delle altre condizioni richieste dalla norma, possano far valere una minore contribuzione per aver lavorato, per circa un decennio, per l’intero anno solare, ma con orario inferiore alle ventiquattro ore settimanali.

Ecco la sentenza: 3044_02_12.pdf

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