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Produzione documentale nel giudizio d’appello: 

In tema di produzione documentale nel giudizio d’appello la Sezione Lavoro con  l’Ordinanza interlocutoria n. 3639 del 8 marzo 2012 ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione di massima di particolare importanza relativa alla sussistenza di un onere in capo all’appellante, in quanto tale, di produrre o ripristinare, in appello, i documenti prodotti in primo grado a prescindere dalla posizione ricoperta nella precedente fase processuale ovvero se il suo onere probatorio debba essere individuato con esclusivo riferimento alla posizione assunta nel giudizio di primo grado, con conseguente onere di ripristino della prova documentale, ove l’appellante fosse la parte convenuta nel giudizio di primo grado, ai soli fatti estintivi dell’obbligazione dedotta nel giudizio. (Sezione Lavoro, Presidente G. Vidiri – Estensore U. Morcavallo)

Ecco il testo dell’ordinanza interlocutoria: 3639_03_12.pdf

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