Testo Unico sull’Apprendistato:
Si riporta per comodità il Testo Unico sull’Apprendistato (D.Lgs. n. 167/2011)
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n. 167
Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. (11G0209)
Vigente al: 8-1-2016
Art. 1 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81)) ((5)) ----------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, ha disposto (con l'art. 55, comma 1, lettera g)) l'abrogazione del presente provvedimento eccetto quanto disposto dall'art. 47, comma 5: "Per le regioni e le province autonome e i settori ove la disciplina di cui al presente capo non sia immediatamente operativa, trovano applicazione le regolazioni vigenti. In assenza della offerta formativa pubblica di cui all'articolo 44, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti".
Art. 2 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81)) ((5)) ----------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, ha disposto (con l'art. 55, comma 1, lettera g)) l'abrogazione del presente provvedimento eccetto quanto disposto dall'art. 47, comma 5: "Per le regioni e le province autonome e i settori ove la disciplina di cui al presente capo non sia immediatamente operativa, trovano applicazione le regolazioni vigenti. In assenza della offerta formativa pubblica di cui all'articolo 44, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti".
Art. 3 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81)) ((5)) ----------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, ha disposto (con l'art. 55, comma 1, lettera g)) l'abrogazione del presente provvedimento eccetto quanto disposto dall'art. 47, comma 5: "Per le regioni e le province autonome e i settori ove la disciplina di cui al presente capo non sia immediatamente operativa, trovano applicazione le regolazioni vigenti. In assenza della offerta formativa pubblica di cui all'articolo 44, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti".
Art. 4 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81)) ((5)) ----------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, ha disposto (con l'art. 55, comma 1, lettera g)) l'abrogazione del presente provvedimento eccetto quanto disposto dall'art. 47, comma 5: "Per le regioni e le province autonome e i settori ove la disciplina di cui al presente capo non sia immediatamente operativa, trovano applicazione le regolazioni vigenti. In assenza della offerta formativa pubblica di cui all'articolo 44, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti".
Art. 5 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81)) ((5)) ----------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, ha disposto (con l'art. 55, comma 1, lettera g)) l'abrogazione del presente provvedimento eccetto quanto disposto dall'art. 47, comma 5: "Per le regioni e le province autonome e i settori ove la disciplina di cui al presente capo non sia immediatamente operativa, trovano applicazione le regolazioni vigenti. In assenza della offerta formativa pubblica di cui all'articolo 44, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti".
Art. 6 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81)) ((5)) ----------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, ha disposto (con l'art. 55, comma 1, lettera g)) l'abrogazione del presente provvedimento eccetto quanto disposto dall'art. 47, comma 5: "Per le regioni e le province autonome e i settori ove la disciplina di cui al presente capo non sia immediatamente operativa, trovano applicazione le regolazioni vigenti. In assenza della offerta formativa pubblica di cui all'articolo 44, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti".
Art. 7 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81)) ((5)) ----------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, ha disposto (con l'art. 55, comma 1, lettera g)) l'abrogazione del presente provvedimento eccetto quanto disposto dall'art. 47, comma 5: "Per le regioni e le province autonome e i settori ove la disciplina di cui al presente capo non sia immediatamente operativa, trovano applicazione le regolazioni vigenti. In assenza della offerta formativa pubblica di cui all'articolo 44, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti".