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Sanzioni per violazione norme sull’apprendistato:

In tema di sanzioni per violazione norme sull’apprendistato oggi parliamo delle novità introdotte dal nuovo Testo Unico sull’Apprendistato (D.L.vo n. 167/2011) riguardanti la possibilità, estesa a tutti gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza, di irrogare sanzioni amministrative in caso di mancata osservanza delle disposizioni del citato T.U.

In ipotesi verificata di inadempimento formativo, i funzionari di vigilanza saranno tenuti tra le altre cose a darne comunicazione alle Direzioni Territoriali del Lavoro (ex DPL) affinché provvedano all’invio della disposizione.

Come è noto il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a contenuto formativo, pertanto l’inadempimento da parte del datore di lavoro dell’obbligo formativo, costituisce motivo di accertamento circa la reale natura del rapporto di lavoro sottostante.

L’art. 7, comma 1 del D. Lgs. n. 167/2011, affronta e risolve tale problema prevedendo delle sanzioni a carico del datore di lavoro che si renda responsabile di tale inadempimento; in esso testualmente si legge che: “In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 3, 4 e 5, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. Qualora a seguito di attività di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso di esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotterà un provvedimento di disposizione, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.”

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Pertanto il funzionario di vigilanza procederà a verificare la sussistenza due elementi:

  • il primo circa la reale esistenza di un inadempimento datoriale nella formazione dell’apprendista;

  • il secondo che di tale inadempimento sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro.

Una volta verificato l’inadempimento nel piano formativo individuale, l’ispettore Inail dovrà stabilire se tale tipo di inadempimento risulti sanabile o non sanabile.

Giova evidenziare che il T.U. sull’apprendistato, diversifica le ipotesi sanzionatorie legate all’utilizzo delle differenti tipologie di apprendistato distinguendole tra inadempimento formativo e inosservanza dei principi.

Per quanto concerne l’inadempimento formativo, nei casi in cui la carenza formativa risulti comunque sanabile, l’art. 7, co. 1, cit., attribuisce al solo personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la competenza ad adottare il provvedimento di disposizione assegnando al datore di lavoro un congruo termine per adempiere. In tal caso il personale ispettivo dell’Istituto, in caso in cui riscontri nel contratto di apprendistato in corso di esecuzione un inadempimento nell’erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, provvederà ad effettuare la segnalazione alla Direzione Territoriale del Lavoro competente (già Dpl). Invece, per quanto concerne l’inosservanza dei principi previsti per l’attivazione e lo svolgimento dei rapporti di apprendistato, il T.U. ha previsto nuove sanzioni amministrative ed ha esteso il potere di contestazione di tali sanzioni (diffidabili aisensi dell’art. 13 del Dlgs n. 124/2004) a tutti gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza.

Quindi in linea teorica, nel caso in cui l’inadempimento formativo datoriale non sia sanabile, anche in base alle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro (si veda la circolare n. 29/2011) e tale insanabilità sia incontestabile e pregiudichi in via assoluta la realizzazione delle finalità previste dal D.Lgs. n. 167/2011 (artt. 3, 4 e 5), l’ispettore Inail non dovrebbe effettuare segnalazioni alle Direzioni Territoriali del Lavoro (ex Dpl), poichè non ricorrono gli estremi per l’adozione del provvedimento di disposizione, ma applicherà direttamente le sanzioni previste. Mentre nel caso di inadempimento formativo che non pregiudichi il raggiungimento delle finalità di cui agli artt. 3, 4 e 5 del Dlgs n. 167/2011, il funzionario di vigilanza Inail è tenuto a darne immediata comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro.

È fondamentale quindi che l’attività di accertamento svolta dagli ispettori sia il più possibile accurata al fine di evidenziare in maniera inequivocabile la esclusiva responsabilità del datore di lavoro circa l’inadempiemento (totale o parziale) in merito alla formazione dell’apprendista. Tale accertamento, come sopra si è detto, è fondamentale che si realizzi anche con celerità proprio ai fini della adozione da parte degli ispettori del lavoro delle relative sanzioni, poichè eventuali ritardi potrebbero in qualche modo pregiudicare la possibilità per il lavoratore apprendista di recuperare e realizzare la sua formazione.

Inoltre il T.U. sull’Apprendistato ha introdotto la possibilità per gli organi di vigilanza di contestare le sanzioni, come si legge nell’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 167/2011, il quale testualmente prevede che: “Per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300 a 1500 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza nei modi e nelle forme di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, come sostituito dall’articolo 33 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è la Direzione del lavoro territorialmente competente.

Giova osservare che la mancanza di forma scritta del contrattto di apprendistato, nonchè il mancato inoltro della relativa comunicazione al Centro per l’mpiego determinano l’applicazione delle sanzioni previste per il lavoro nero e la impossibilità per il datore di lavoro di regolarizzare il rapporto come rapporto di lavoro di apprendistato, così come più volte ribadito dal Ministero del Lavoro. Si evidenzia che l’obbligo della formalizzazione scritta del contratto di apprendistato non può ritenersi adempiuto con la semplice consegna della copia della comunicazione di assunzione al Centro per l’impiego, me è necessario che al lavoratore sia stato consegnato anche il contratto individuale di lavoro (ai sensi dell’art. 40, comma 2, del D.L. n. 112/2008, convertito in L.n. 133/2008). Inoltre viene applicata al datore di lavoro una sanzione amministrativa anche nei casi in cui la formalizzazione per iscritto del contratto di apprendistato sia successiva alla instaurazione del rapporto, ovvero difforme o incompleta in merito ai contenuti previsti e resi obbligatori dal Ccnl applicabile al rapporto di apprendistato oggetto di verifica ispettiva. Invece in caso di mancata comunicazione al Centro per l’impiego del rapporto di apprendistato viene irrogata al datore di lavoro la sanzione amministrativa prevista per il lavoro nero e tale condizione avrà come immediata e ulteriore conseguenza la impossibilità della successiva regolarizzazione di tale rapporto di lavoro, come rapporto di apprendistato.

Inoltre, come previsto dall’art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 167/2011, “Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, nonchè il regime contributivo agevolato di cui all’articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e l’incentivo di cui all’articolo 8, comma 4, della medesima legge”. Si evidenzia che nei confronti di tali categorie di lavoratori viene applicato:

  • il regime contributivo agevolato previsto dall’art. 25, comma 9, L.n. 223/91 (cioè un contributo pari al 10% per un periodo di diciotto mesi)

  • nonchè l’incentivo previsto dall’art. 8, comma 4 della L.n. 223/91 (cioè un contributo pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore e per il periodo massimo)

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