Opposizione a decreto ingiuntivo:
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo si segnalano le modifiche apportate al codice civile dalla L.n. 218/2011.
Con la L.n. 218/2011 sono stati modificati:
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l’art. 645 c.p.c. (in Libro Quarto: Dei Procedimenti Speciali – Titolo I: Dei Procedimenti Sommari – Capo I: Del Procedimento di Ingiunzione), che disciplina l’Opposizione a decreto ingiuntivo;
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l’art. 165 c.p.c. (in Libro Secondo: Del Processo di Cognizione – Titolo I: Del Procedimento davanti al Tribunale – Capo I: Dell’introduzione della causa – Sezione I: Della Citazione e della Costituzione delle Parti), che disciplina la Costituzione dell’Attore (modifica riguardante i procedimenti di opposizione già pendenti alla data di entrata in vigore della L.n. 218/2011).
Tale legge interviene per risolvere sia il contrasto sia giurisprudenziale che interpretativo sui tempi e i modi della proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo con rito ordinario.
Si legge all’art. 1 della L.n. 218/2011 semplicemente che: “1. Al secondo comma dell’articolo 645 del codice di procedura civile, le parole: “; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà sono soppresse”.
Cosa comporta tutto ciò? Prima della modifica, il vecchio testo dell’art. 645 c.p.c. prevedeva che “L’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all’art. 638. Contemporaneamente l’ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell’opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull’originale del decreto.
In seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito. ” Quindi sempre secondo la vecchia formulazione i termini di comparizione erano ridotti a metà. Infatti l’art.163 bis c.p.c. stabilisce sul punto che i termini di comparizione tra il giorno della notificazione della citazione al convenuto (che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo è, in realtà, attore sostanziale del processo, avendo questi ottenuto decreto ingiuntivo) e quello di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di 90 giorni (se il luogo della notificazione si trova in Italia, altrimenti di 150 giorni). Mentre il successivo art. 165 c.p.c. dispone che i termini di costituzione dell’attore sono fissati in 10 giorni dalla notificazione della citazione al convenuto ovvero in 5 giorni in caso di abbreviazione dei termini a norma del secondo comma del richiamato art. 163 bis c.p.c.
Quindi secondo l’orientamento giurisprudenziale della Corte Suprema sull’art. 645 c.p.c. consolidatosi per lungo tempo in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, quando l’opponente si fosse avvalso della facoltà di indicare un termine di comparizione inferiore a quello ordinario di 90 giorni, il termine della sua costituzione era automaticamente ridotto a 5 giorni dalla notificazione dell’atto di citazione in opposizione: pari, quindi, alla metà del termine ordinario (tale orientamento parte da Cass. n. 3053/1955 e poi viene costantemente confermato anche da Cass. nn. 3355/1987, 2460/1995, 1240/1998, 18942/2006, ecc.).
Successivamente, però, la Prima Sezione della Corte nel 2008 ha investito le Sezioni Unite di chiarire i termini di costituzione dell’attore opponente nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo con rito ordinario.
E le Sezioni Unite con sentenza n. 19246 del 9/9/2010, modificavano di fatto l’orientamento consolidato di sui sopra.
Infatti le Sezioni Unite ritenevano che: “esigenze di coerenza sistematica, oltre che pratiche, inducono ad affermare che non solo i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l’opposizione sia stata proposta, in quanto l’art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà. Nel caso, tuttavia, in cui l’opponente assegni un termine di comparizione pari o superiore a quello legale, resta salva la facoltà dell’opposto, costituitosi nel termine dimidiato, di chiedere l’anticipazione dell’udienza di comparizione ai sensi dell’art. 163 bis, terzo comma“.
Ciò significa che per il solo fatto che l’opposizione fosse stata proposta e quindi anche in presenza di termini di comparizione ordinari e non ridotti, i termini di costituzione per l’opponente erano comunque ridotti da 10 a 5 giorni, in considerazione del necessario collegamento tra termini di comparizione e termini di costituzione.
Da ciò discendeva sempre secondo le Sezioni Unite (e il consolidato orientamento della Corte Suprema) quanto segue: “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell’opponente va equiparata alla sua mancata costituzione e comporta l’improcedibilità dell’opposizione (Cass. n. 9684/1992, 2707/1990, 1375/1980; 652/1978, 3286/1971, 3030/1969, 3231/1963, 3417/1962, 2636/1962, 761/1960, 2862/1958, 2488/1957, 3128/1956). È innegabile infatti, da una parte, che la specialità della norma di cui all’art. 647 c.p.c. impedisce l’applicazione della ordinaria disciplina del processo di cognizione, e dall’altra, che la costituzione tardiva altro non è che una mancata costituzione nel termine indicato dalla legge”.
Tale principio però rischiava di travolgere i procedimenti in corso nel caso in cui gli opponenti risultavano costituiti oltre il termine di cinque giorni dalla notifica dell’opposizione al decreto ingiuntivo.
A questo punto è intervenuto l’art. 1 della L.n. 218/2011 che ha di fatto rimosso tali effetti distorsivi mediante la cancellazione della previsione della riduzione dei termini alla metà ed equiparando, per quanto conerne i termini di comparizione e di costituzione, la citazione in opposizione ad una “normale” citazione in giudizio. Mentre il successivo art. 2 è intervienuto sul primo comma dell’art. 165 c.p.c., stabilendo quanto segue: “Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice.”
Da ciò discende dunque che per i procedimenti già pendenti, il Legislatore ha operato una sorta di “revirement” dell’interpretazione resa con la sentenza di cui sopra delle Sezioni Unite, ripristinando, invece, l’interpretazione antecedente (e consolidata), la quale riteneva perentorio il termine di costituzione di cinque giorni, nel caso in cui l’attore opponente avesse termini di comparizione ridotti della metà rispetto agli ordinari.