Licenziamento illegittimo e obbligazione contributiva:
In tema di licenziamento illegittimo e obbligazione contributiva del datore di lavoro riportiamo di seguito il testo della sentenza n. 402/2012 della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione.
Lavoro e previdenza – Declaratoria di illegittimità del licenziamento individuale – Reintegrazione nel posto di lavoro – Obbligazione contributiva del datore di lavoro nel periodo dal licenziamento alla reintegrazione – Evasione od omissione contributiva – Sussistenza – Applicazione della sanzione “una tantum”
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte Suprema ha precisato che, in caso di licenziamento illegittimo, “l’azienda deve corrispondere i contributi all’Inps e la sanzione una tantum anche per il periodo di attesa della pronuncia giudiziale sul recesso del datore di lavoro”.
La vicenda al vaglio della Suprema Corte, è relativa ad una società condannata dalla Corte di Appello a versare all’INPS la sanzione “una tantum” (art. 1, comma 217, lett. b), L.n. 662/1996) per le omissioni contributive relative a due dipendenti di cui uno inquadrato come dirigente.
Nello specifico due sentenze distinte avevano dichiarato l’illegittimità del recesso per giusta causa con conseguente diritto alla corresponsione della indennità sostitutiva del preavviso (per il dirigente). Mentre la seconda sentenza aveva stabilito l’illegittimità del licenziamento, con conseguente applicazione della tutela reale e condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del recesso fino a quella della reintegrazione.
La società impugnava tali sentenze innanzi alla Corte di Cassazione sul presupposto che soltanto dalla data del deposito erano sorte a suo carico le obbligazioni contributive e che pertanto, essendo stato rispettato il termine stabilito per il pagamento dei contributi, non erano applicabili le sanzioni una tantum.
La Corte Suprema era di diverso avviso e pertanto confermava le sentenze di appello laddove avevano ritenuto applicabile la sanzione una tantum prevista, ex art. 1, lcomma 217 della L.n. 662/96, “in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero”.
Secondo la Suprema Corte, la sentenza che dichiara la illegittimità del licenziamento ha natura costitutiva con effetti retroattivi, quindi è da tale presupposto che sorge a carico della società l’obbligo del versamento della contribuzione, ora per allora.
Infatti, come è noto, il datore di lavoro, a norma dell’art. 18, comma 4, L.n. 300/1970 “è tenuto .. a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di lavoro dalla data della sentenza stessa fino a quella della reintegrazione“. Va da se quindi che sarà tenuto per contro anche al “versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell’effettiva reintegrazione”, posto che la declaratoria di illegittimità del licenziamento comporta la non interruzione de iure anche del rapporto assicurativo previdenziale, collegato a quello lavorativo.
La Corte ha affermato, quindi, che poiché l’obbligazione contributiva sorge contestualmente all’obbligazione retributiva, i contributi previdenziali sono da ritenersi dovuti, ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 217 della L. n. 662/1996, “fin dal momento in cui, in conseguenza degli effetti retroattivi delle pronunce di annullamento del licenziamento illegittimamente intimato, devono essere riconosciute al lavoratore le spettanze economiche in relazione all’insorgere dell’obbligazione contributiva”.
In osservanza di tale principio quindi il datore di lavoro incorrerà sempre in un’ipotesi di evasione contributiva, con conseguente applicazione della sanzione una tantum, dal momento che i contributi dal giorno del recesso alla reintegrazione vengono versati solo a seguito della sentenza che accerta l’illegittimità del licenziamento, in relazione a periodi anche molto risalenti nel tempo.
Secondo la Cassazione, infine, la circostanza che, prima della sentenza dichiarativa dell’illegittimità del licenziamento, il datore di lavoro non sarebbe abilitato al pagamento della contribuzione non è di per sé concludente al fine, una volta riconosciuto che anche il rapporto contributivo previdenziale, in forza della c.d. “fictio iuris”, deve ritenersi sussistente fin dalla data del licenziamento illegittimo.
Tale sentenza della Corte Suprema costituisce un “revirement” del suo orientamento precedente, poichè con precedenti pronunce aveva stabilito che l’ipotesi di declaratoria di illegittimità di un licenziamento con conseguenziale reintegra del dipendente nel posto di lavoro, non rientra tra quelle previste (e quindi sanzionate) dalla L.n. 662/1996 , poichè le sanzioni ivi previste si applicano ai soggetti che non provvedono, entro il termine stabilito, al pagamento dei contributi, oppure vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta. Pertanto “l’obbligo alla contribuzione non può sorgere alla sua scadenza naturale per inesistenza del rapproto di lavoro, cui l’obbligo contributivo stesso è indissolubilmente legato, per cui nessuna sanzione può essere irrogata al datore di lavoro, dal momento che non esiste e non è ravvisabile alcun ritardo nel versamento“. Infatti, con la sentenza dichiarativa dell’illegittimità del licenziamento, “il rapporto di lavoro si considera come mai interrotto de iure, ma analoga fictio iuris non è prevista per quanto riguarda il rapporto assicurativo“.(v. sent. n. 7934/2009).
Mentre invece la sentenza in esame ribalta tale orientamento e parte proprio dall’opposto principio secondo il quale il rapporto assicurativo è assistito dalla medesima “fictio iuris” che caratterizza il rapporto di lavoro.
Concludendo quindi con tale ribaltamento delle sue posizioni la Corte Suprema giunge all’assurdo rendendo di fatto ancora più gravosi per i datori di lavoro gli obblighi che discendono dalle sentenze di annullamento dei licenziamenti illegittimi. Infatti oltre ad essere obbligati al pagamento al lavoratore dell’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegrazione ed all’obbligo di versamento all’Inps dei relativi contributi assistenziali e previdenziali per il medesimo periodo, i datori potranno altresì essere condannati al pagamento delle sanzioni previste per i casi di omissione contributiva.
Si riporta per comodità il testo dell’art. 1, comma 217, lett.b ), della L.n. 662/96:
“I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una somma aggiuntiva, in ragione d’anno, pari al tasso dell’interesse di differimento e di dilazione di cui all’articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, maggiorato di tre punti; la somma aggiuntiva non puo’ essere superiore al 100 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, oltre alla somma aggiuntiva di cui alla lettera a), al pagamento di una sanzione, una tantum, da graduare secondo criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla entità dell’evasione e al comportamento complessivo del contribuente, da un minimo del 50 per cento ad una massimo del 100 per cento di quanto dovuto a titolo di contributi o premi; qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la sanzione di cui alla presente lettera è dovuta nella misura del 30 per cento, semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa.”